Ecco un altro caso che porta in evidenza le falle della cosiddetta “discrezionalità” del Questore nel concedere o meno la facoltà di uso delle armi. Un cacciatore toscano si era visto rifiutare la revoca della sospensione della licenza di caccia da parte della questura, nonostante l'opposta posizione del Prefetto, che a seguito dell'esito positivo del processo penale a suo carico, ha invece emesso istanza di revoca sul porto d'armi.
Andiamo con ordine: l'uomo era stato denunciato per aver esploso un colpo di fucile in aria durante una lite familiare, durante il Processo è però emerso come, in quel gesto, no ci fosse nessun atto intimidatorio, ma semmai esso costituiva un maldestro tentativo di “calmare gli animi”, per questo il tribunale lo aveva assolto.
L'uomo ricorre al Tar a seguito del respingimento dell'istanza di revoca da parte del questore, che anzi, ne dispone la revoca definitiva. Il tribunale amministrativo a questo punto raccoglie i motivi del ricorso riconoscendo la carenza di motivazione, l'eccesso di potere per contradditorietà nella motivazione e la violazione dell'art. 43 tel Tulps. In sostanza è stato rilevato un comportamento contraddittorio tra i due Organi del Ministero dell'Interno in merito all'abuso dell'arma. (StudioCataldi.it)