Un articolo apparso pochi giorni fa su La Repubblica, ha reso noto che l'Opal, osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa, ha proposto al Parlamento alcune modifiche sulle norme che regolano il possesso delle armi, al fine di mettere ordine sul tema della legittima difesa. Se da un lato ritiene comprensibili alcuni correttivi per non penalizzare ingiustamente la persona che subisce un'aggressione, dall'altro intende limitare l'accesso alle armi, ritenendo che non sia in alcun modo ammissibile l’assunto secondo cui “la difesa è sempre legittima”.
Su questi principi, l'Opal ha proposto diverse modifiche in chiave restrittiva. Eccole elencate:
Revisione delle leggi per la detenzione, troppe licenze (!)
Secondo l'Opal sarebbe un luogo comune il fatto che la legislazione italiana imponga rigide norme sul Porto d'Armi. Al contrario la legge sul tema sarebbe "sostanzialmente permissiva": "oggi, a qualunque cittadino incensurato, esente da malattie nervose e psichiche, non alcolista o tossicomane, - scrive Opal - è generalmente consentito di possedere una o più armi, finanche un numero illimitato di fucili da caccia". Ecco quindi che si propone una maggior attenzione riguardo alle effettive necessità di disporre di un’arma e controlli più accurati sui detentori delle medesime possono contribuire a prevenire che ne venga fatto un uso irresponsabile e illecito. Sarebbero troppe le licenze concesse per uso sportivo, addirittura un pretesto per possedere un'arma per poi difendersi in casa.
Motivare la necessità di acquisto di un’arma
Opal propone di inserire per ogni licenza un'adeguata motivazione sulla effettiva necessità di detenere un'arma ma che il rilascio dei permessi rimanga comunque a discrezione delle autorità competenti.
Limitare il numero di armi e munizioni
Secondo l'osservatorio permanente la legge dovrebbe "definire con precisione il tipo di armi e munizioni che possono essere detenute per la difesa in ambito abitativo o di un esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale: a tal fine - dice l'Opal - si preveda soprattutto l’utilizzo di armi e munizioni di tipo non letale, si mantenga a 3 il numero massimo di armi comuni detenibili e si limiti a 50 il numero massimo di cartucce per pistola o rivoltella (oggi è di 200 munizioni). Si mantenga a 6 il numero massimo di armi sportive detenibili con licenza per uso sportivo: per questa licenza non sia permessa la detenzione privata di munizioni, ma ne sia previsto l’acquisto presso i poligoni e le strutture sportive autorizzate".
Il limite di 10 le armi da caccia
La proposta: "Si limiti a 10 il numero massimo di armi da caccia detenibili con licenza per attività venatorie e si limiti a 1.000 il numero di cartucce sia spezzate sia a palla (oggi è di 1.500). Come già avviene, qualora si superino le quantità massime consentite, le munizioni in eccesso possano essere detenute soltanto con licenza rilasciata dalla Prefettura. Le licenze possano essere cumulabili, previo accertamento delle condizioni previste per legge, ma si consenta ai titolari di tutte le licenze di detenere un numero massimo di 10 armi delle tipologie sopra descritte. In caso di violazioni, siano previste precise sanzioni".
Obbligo di stipulare una assicurazione di responsabilità
"Si introduca l’obbligo per i detentori di armi comuni da sparo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, così come prevista dagli articoli 2050 e 2051 del codice civile. L’adempimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione venga attestato da apposito certificato rilasciato dall’agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell’arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio e la rata del premio", si legge nel testo proposto.
Obbligo di comunicazione ai conviventi maggiorenni
"Si attui, con apposito regolamento rendendola verificabile da parte delle autorità competenti, la norma già prevista dal Decreto Legislativo n. 204 del 26 ottobre 2010 che prevede che il “nulla osta” all’acquisto delle armi, nonché quello che consente l’acquisizione a qualsiasi titolo della disponibilità di un’arma debbano essere comunicati da parte dell’interessato ai conviventi maggiorenni anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio".
La certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica
Ecco il nuovo orientamento proposto in Parlamento: "per ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge escluse quelle per collezione, venga richiesto un certificato comprovante l’idoneità psico-fisica alla detenzione delle armi. Tale certificato, emesso dall’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, venga rilasciato solo a seguito di appropriati esami clinici comprovanti, soprattutto, che il richiedente non fa uso di sostanze stupefacenti e non, come avviene attualmente, per mezzo di una semplice auto-certificazione controfirmata dal medico curante".
La verifica dei requisiti venga affidata ad un collegio medico
"Potrà essere composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Tale certificazione sia da ottenersi anche al momento del rinnovo della licenza. Si istituisca un’anagrafe informatizzata dei detentori di armi, nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla base dei dati trasmessi dalle A.S.L.. Venga inoltre attivato uno strumento di comunicazione tra medico curante, A.S.L. e autorità competenti in grado di far acquisire in modo tempestivo a quest’ultime informazioni su eventuali mutamenti dello stato di salute psico-fisica del detentore di armi che possono essere rilevanti ai fini della sospensione o della revoca della licenza".
Esame teorico e pratico di idoneità al maneggio delle armi
"Per ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge escluse quelle per collezione, venga presentato un attestato, rilasciato dopo il superamento di un apposito esame teorico e pratico comprovante la conoscenza della legislazione e l’idoneità al maneggio delle armi. L’esame teorico preveda degli specifici test di conoscenza della legislazione vigente sull’utilizzo delle armi, la legittima difesa, la pulizia, la custodia e il maneggio delle armi. L’esame pratico, da conseguirsi presso i poligoni di tiro autorizzati, preveda specifici test atti a valutare la capacità di utilizzo delle armi in diversi ambienti e situazioni (al chiuso, all’aperto, al buio e con la luce, ecc.)".
Frequenza annuale al poligono di tiro
"Ogni tipo di licenza, compreso il “nulla osta” per la detenzione di armi che si intende utilizzare per gli scopi previsti dalla legge escluse quelle per collezione, preveda l’obbligo di frequentare ogni un anno, presso i poligoni di tiro autorizzati, un numero congruo di sessioni di esercizio dell’utilizzo dell’arma. I poligoni di tiro rilasceranno un certificato comprovante la frequenza".
Rinnovo della licenza
Per la licenza di “porto d’armi per difesa personale” sia mantenuto il rinnovo annuale, nei cinque anni di validità del libretto. Per il rilascio del “nulla osta” alla detenzione di armi si preveda un rinnovo ogni tre anni. Per la licenza per “uso sportivo”, il rinnovo sia modificato dagli attuali sei anni a tre anni. Per la licenza per “uso venatorio”, il rinnovo sia modificato dagli attuali sei anni a tre anni.
Detenzione delle armi per uso sportivo
"Si valuti la possibilità che le armi ad uso sportivo, ed in particolare quelle dotabili di caricatori amovibili di capacità superiore a 5 colpi per le carabine e 15 colpi per le pistole, siano custodite esclusivamente presso adeguate strutture del Tiro a segno nazionale o delle associazioni di tiro iscritte ad una federazione sportiva affiliata al CONI. Si prevedano misure atte a incentivare che le armi sportive siano detenute presso le suddette strutture".
Effettuare un censimento sulle armi
Si stabiliscano le modalità per effettuare un censimento sulle armi, anche offrendo una sanatoria a chi fino a quel momento le abbia detenute senza darne notifica alle autorità competenti. Le armi acquisite in via ereditaria o già in possesso di persone che, secondo il giudizio delle autorità, non dispongano più dei requisiti per la loro legittima detenzione possono essere detenute dai proprietari solo prive di munizionamento: ai proprietari di queste armi venga consentito, entro un determinato periodo, di utilizzare presso un poligono di tiro le munizioni di cui dispongono o di consegnarle a titolo gratuito alle autorità competenti.