Il Comitato Direttiva 477 ricorda che una sentenza della Cassazione del 2013 ha chiarito definitivamente che non occorre denunciare le munizioni che vengano consumate entro 72 ore dall'acquisto. Con l'entrata in vigore del decreto 204/2010 infatti è stato introdotto questo lasso di tempo per la denuncia delle munizioni, il che significa che scaduto questo termine non è necessario denunciarle se non ci sono più.
La sentenza in oggetto ha annullato la condanna subita da un cacciatore nel 2008, quando ancora la denuncia andava presentata "immediatamente", e l'imputato era già stato condannato in primo e secondo grado a cento euro di ammenda per detenzione abusiva di munizioni in quanto aveva acquistato dieci cartucce a palla e le aveva usate tutte durante una battuta di caccia al cinghiale il giorno successivo all'acquisto. Ovviamente non ne aveva denunciato la detenzione.
Con l'avvento della nuova disposizione il fatto non sussiste più. La questione è parecchio dibattuta tra gli appassionati. Il ministero dell'interno – fa notare il Comitato 477 - è comunque al corrente delle munizioni acquistate da qualunque cittadino, in quanto ogni acquisto risulta dai registri delle operazioni giornaliere degli armieri (che sono a tutti gli effetti atti pubblici) con tanto di data ed ora. Il problema potrebbe sorgere per le munizioni ricaricate, dato che non esiste modo di certificare il momento esatto in cui sono state prodotte.