Nuove disposizioni sulla marcatura e sulla tracciabilità di armi e munizioni, più controlli sui possessori di armi, nuovi criteri sull'acquisizione e sulla detenzione, riduzione da sei a cinque anni della durata delle licenze di tiro a volo e di caccia (di nuova emissione). Sono queste le principali novità del Decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri dell'11 maggio in esame preliminare.
Il Decreto, proposto dal Presidente Paolo Gentiloni e dal Ministro dell’interno Marco Minniti, altro non è, dunque, che il recepimento della Direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che ha modificato la precedente direttiva, la 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi introducendo novità nel settore.
Come i nuovi criteri con cui devono essere marcate le armi da fuoco e le loro parti essenziali (data di fabbricazione) su tutto il territorio dell'Ue; le nuove regole per la disattivazione e la distruzione; il sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni, per consentire anche, attraverso l’istituzione di una piattaforma informatica, lo scambio di informazioni tra i Paesi membri; le nuove forme di controllo e di monitoraggio sui titoli di acquisizione e detenzione delle armi; l'armonizzazione della durata delle autorizzazioni in materia di armi; la rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco, con la modifica dei criteri di acquisizione e detenzione delle stesse.
Si introduce poi la nozione di “arma camuffata”, cioè qualunque arma fabbricata o trasformata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto, chiarendo che tali strumenti sono assolutamente vietati. Inoltre, attraverso una revisione delle norme in vigore, rende effettivo l’obbligo, per chi richieda il nulla osta all’acquisto di armi o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di produrre, all’atto del ritiro del documento, un’autocertificazione con la quale si attesti di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente more uxorio, dell’avvenuto rilascio dei documenti necessari per l’acquisizione della disponibilità dell’arma. Lo stesso obbligo viene esteso al titolare della licenza di porto d’armi all’atto della consegna del titolo medesimo. La mancata produzione dell’attestazione comporta l’impossibilità di acquisire il titolo, mentre la produzione di attestazione falsa o mendace comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In entrambi i casi, detti comportamenti potranno essere valutati dall’Autorità di pubblica sicurezza per l’adozione di provvedimenti di revoca del titolo stesso.
Infine, si riduce da sei a cinque anni la durata delle licenze di tiro a volo e di caccia di nuova emissione, nonché di quelle rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e si modifica la normativa relativa al controllo della sussistenza e permanenza dei requisiti soggettivi sui detentori di armi, prescrivendo l’obbligo di presentare ogni cinque anni la prevista certificazione medica, per chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi. La mancata presentazione del certificato autorizza il Prefetto ad adottare il provvedimento di divieto detenzione di armi.