Una nuova sentenza del Consiglio di Stato, datata primo giugno 2018, ribadisce il concetto, già oggetto di altre sentenze, secondo cui il diniego al porto d'armi non deve essere automatico in caso di condanne pregresse, se intervenuta la riabilitazione.
La sentenza ha riformato la decisione del Tar di Salerno che aveva ritenuto legittima la revoca del porto d'armi ad un uomo nel 2017. Porto d'armi che l'appellante possedeva dal 2005, anno in cui ha conseguito la riabilitazione per il reato di lesioni personali (reato ostativo al porto d'armi secondo l'articolo 43 del Tulps).
Secondo il Consiglio di Stato la Questura avrebbe dovuto motivare altre ragioni di interesse pubblico sottese all'intervento di autotutela, alla luce del notevole lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (risalente al 1997) a all'avvenuta riabilitazione. L'unica motivazione della questura si basava infatti sull’accertamento del precedente penale. Il che non basta, secondo i giudici, per negare il porto d'armi.