Il noto sito Butac (Bufale un tanto al chilo), ormai un'autorità nello smontare le bufale del web e quelle dei giornalisti, su segnalazione del Comitato Direttiva 477 ha bollato come pura disinformazione la maggior parte degli articoli delle più grosse testate giornalistiche nell'occuparsi del nuovo decreto sulle armi.
In particolare in quegli articoli si è parlato della facilità con cui è possibile da ora procurarsi un'arma. "Dal 14 settembre sarà più facile avere un’arma in casa, anche un Kalashnikov e per documentarne il possesso basterà inviare una mail", è per esempio uno dei titoli contestati da Butac, che evidenzia come si faccia del sensazionalismo evitando di dire che quel Kalashikov, per i regolari possessori di armi, dovrà essere obbligatoriamente modificato in maniera irreversibile.
"Tra la delibera di maggio e quella finale di agosto non ci sono state variazioni sostanziali. Ma allora perché a maggio si parlava di una “stretta sulle armi” e oggi invece sembra si parli dell’opposto?" sichiede il sito Butac, smontando in alcuni punti le critiche al Decreto.
- "È sbagliato dire che sia più semplice acquistare armi da fuoco. Le uniche modifiche su acquisto e possesso di armi sono delle limitazioni introdotte per cui dal 14 settembre solo i “tiratori sportivi”, come definiti dalla legge, potranno acquistare e detenere armi di categoria A6 (armi demilitarizzate, cioè armi originariamente automatiche che sono state trasformate irreversibilmente in armi semiautomatiche e quindi a tutti gli effetti civili) e A7 (armi con un caricatore di capienza superiore a 10 colpi se lunghe, o a 20 colpi se corte). In realtà quindi sono state introdotte restrizioni con deroghe limitate, non aperture o semplificazioni;
- Nessun tipo di arma da guerra può essere acquistato da civili, ed è così dal 1975. Le armi demilitarizzate (cat. A6) non sono armi da guerra e le armi semiautomatiche che assomigliano ad armi automatiche (cat. B9) lo sono ancor meno;
- La definizione di “tiratore sportivo” non è stata ampliata e non sarebbe stato in alcun modo possibile dato che viene introdotta da questo decreto;
- La denuncia delle armi via PEC (che molti giornali hanno minimizzato come una “dichiarazione via email”) era già stata introdotta dal 2010. È stata prevista la possibilità di inviarla direttamente a commissariati e stazioni dei carabinieri invece che alle sole questure (che prima dovevano a loro volta girarle a commissariati o ai carabinieri);
- È vero, invece, che è stato aumentato il numero di armi sportive detenibili e che è stato adeguato ai livelli europei il numero di colpi consentiti nei caricatori esenti da denuncia.
- Non esisteva un obbligo di comunicare al convivente il possesso d’armi neppure prima (era stato proposto, ma poi espunto dal decreto approvato), quindi non è stato abrogato alcunché. Resta comunque non abrogato l’articolo 11 della legge 110 del 1975 l’art. 35 RD 773/1931 (TULPS) pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che riporta tra le altre cose:
Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all’acquisto delle armi, nonche’ quello che consente l’acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita’ di un’arma devono essere comunicati, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalita’ definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo’ essere disposta, altresi’, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.