In una nota su facebook l'Avvocato Paolo Viezzi, Presidente della Federcaccia Friuli Venezia Giulia commenta i contenuti della Circolare interpretativa del Ministero degli Interni in merito al Decreto di recepimento della Direttiva Armi.
"La stessa ha fatto proprie alcune delle più importanti osservazioni evidenziate da Federcaccia - sottolinea Viezzi - e dal suo presidente Gian Luca Dall’Olio nell’audizione dello scorso 18 luglio presso l'Ufficio di presidenza della 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica".
Viezzi indica in sintesi le novità principali osservando come sia venuta meno la tanto temuta norma che voleva imporre ai detentori d’armi di dimostrare d’aver comunicato ai conviventi numero e quantità di strumenti da fuoco posseduti
NORMA SALVA LICENZE E DURATA
L’art.3 comma 1 lett.e) del decreto legislativo 104/18 ha, dopo anni di controverse interpretazioni modificato in un senso più favorevole ai cacciatori l’art.43 del TULPS stabilendo che non può più esservi un automatismo fra condanna penale e revoca della licenza di caccia qualora il condannato abbia ottenuto la riabilitazione. Questa disposizione fortemente sostenuta da Federcaccia avrà lo straordinario effetto di consentire a centinaia di cacciatori di riottenere il porto d’armi e di risolvere favorevolmente i ricorsi promossi avanti ai tanti TAR.
La stessa disposizione prevede, per le nuove licenze la riduzione della durata da 6 a 5 anni
DENUNCIA DI DETENZIONE ARMI
Si potrà fare anche mezzo mail entro 72 ore dall’acquisto o cessione delle armi
Il decreto all’art.3 comma 1 lett.d) stabilisce che “Chiunque detiene armi, parti di esse …, munizioni finite o materie esplodenti … deve farne denuncia entro le 72 ore successive all’acquisizione … all'ufficio locale di pubblica sicurezza o… al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla Questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte”.
CERTIFICAZIONI MEDICHE
Dalla lettura della circolare interpretativa del Ministero dell’Interno e dell’art.12 comma 3 del D.Leg risulta evidente come la certificazione dei requisiti psicofisici per il conseguimento e conservazione del porto d’armi possa essere ottenuta anche da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente e in attività di servizio anche fuori dalle strutture di appartenenza.
ACQUISTI E CONTRATTI A DISTANZA
Con l’art.5 comma 3 lett.f) è stata introdotta la possibilità di acquisto della rami a distanza in qualunque paese dell’UE seppur per il tramite di un’armeria di fiducia.
CARICATORI
Relativamente ai caricatori, la capacità massima consentita passa a 20 colpi per le armi corte e a 10 colpi per le armi lunghe.
MUNIZIONI
Il limite delle munizioni detenibili sarà indicato sul titolo di polizia: “Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza … è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. La misura ha durata annuale ed è rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni”.
MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA CACCIA 157/92
L’art.6 del D.LGS 104/18 introduce modifiche agli artt.13 comma 2 bis e 22 comma 9 della legge 157/92 indicando il divieto di utilizzare a caccia armi da fuoco semiautomatiche somiglianti a quelle appartenenti alla nuova categoria B9, ovvero le ex-B7
ARMI DI LIBERA VENDITA
Viene specificato che la verifica di conformità delle armi Ad aria compressa dalla bassa capacità offensiva (< 7,5 joule) è effettuata dal Banco Nazionale di Prova e che produttori e importatori sono tenuti a immatricolare le armi,
TRACCIABILITA’ DELLE ARMI E MUNIZIONI
Il D.lgs agli art.5 ed 11 introduce l’obbligo per cui "sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l’assemblaggio, o l’importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell’assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno di fabbricazione o assemblaggio" verrà inserito in un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni".