Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) dell’Emilia Romagna, qualche settimana fa, ha emesso una sentenza che sancisce che anche chi è privo di permesso di porto d’armi può lecitamente usare l’arma nei campi di tiro, sempre che sia assistito da persona o istruttore che, munito di valida licenza, sovrintenda all’esercitazione, al diletto o alla gara.
Lo rende noto la Fitav, secondo cui la sentenza "afferma un importante principio di diritto", da tempo sostenuto dalla Federazione, dal Presidente, dal Consiglio federale e dal Collegio tecnico-giuridico, i quali si sono prodigati in vari modi (anche con scritti) affinché il punto fosse accettato e condiviso anche dalle Forze di Polizia e dagli Organi di vigilanza.
"Come è evidente - continua Fitav- , il postulato si estende, seppur in modo implicito, anche all’esercitazione eseguita dalle persone minorenni. Per giunta, il dictum riguarda un ricorso proposto da un nostro tiratore al quale era stato ritirato il permesso di porto d’armi per provvedimento del Questore. Ebbene, il giudice amministrativo, pur respingendo il ricorso, ha chiarito che nessuna disposizione di legge o assunto logico vieta che detto tiratore possa usare l’arma all’interno delle nostre strutture. Resta fermo, come è ovvio e come più volte ribadito, che la valutazione, certamente discrezionale, è rimessa alla società, la quale ha la facoltà di decidere, secondo criteri di opportunità, se ammettere all’uso del fucile il tiratore che, quantunque sia nostro iscritto, sia privo (per una ragione o per l’altra) di licenza".