Una recente circolare del Ministero dell'Interno (protocollata il 20 aprile 2021) interviene per fare chiarezza sulle richieste di rilascio di duplicato di licenza di porto d'armi in caso di furto, smarrimento o deterioramento. L'intervento si deve ad alcune segnalazioni da parte delle associazioni di categoria secondo le quali in alcune realtà territoriali è stata aperta dalle autorità di competenza nuova procedura di rilascio, richiedendo all'interessato di sottoporsi nuovamente all'accertamento dei requisiti psicofisici di idoneità.
Il Ministero, pur in assenza di specifiche disposizioni nella vigente normativa di pubblica sicurezza, afferma che in applicazione al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, il rilascio del duplicato debba provvedersi a richiesta dell'interessato, purchè l'istanza sia corredata della documentazione necessaria, ovvero: denuncia di smarrimento o furto, fototessere, marca da bollo e pagamento del costo del libretto. Il duplicato - evidenzia la circolare - deve essere rilasciato con i medesimi contenuti e validità temporale coincidente con quella del documento originale.