Una
sentenza della Cassazione mette nuovamente in discussione il
divieto di introdurre armi nelle aree protette. La corte di Salerno si è espressa in particolare sulle autorizzazioni rilasciate dagli enti Parco
ai residenti che attraversano i parchi naturali, per cui stando alla legge 394/91 (Legge quadro sulle Aree Protette)
non sono previste particolari agevolazioni.
La stessa legge al comma 4 prevede però la possibilità di stabilire deroghe ai divieti iscritti nel comma precedente (tra cui quello di indrodurre armi). L'articolo 21 della legge 157/92 si esprime invece diversamente, ricordando che è vietata l'attività venatoria nelle aree protette ma stabilendo il divieto trasportare armi a meno che siano scariche e custodite.
La Corte ha precisato che non rileva, nel caso, la sussistenza dell’atteggiamento di caccia o la flagranza venatoria, atteso che il divieto posto dal legislatore trova la ratio nella necessitá di garantire alla fauna il livello più alto di salvaguardia.