Sulla questione del divieto di uso e trasporto delle munizioni di piombo nelle Zone Umide, relativamente all'entrata in vigore del Regolamento europeo, registramo anche l'intervento dell'Avv. Antonio Bana, Presidente di Assoarmieri, che pubblichiamo di seguito:
"In considerazione del difficile momento che il settore tutto si trova a dover affrontare con riguardo all'applicazione del Regolamento UE 2021/57 sul divieto di utilizzo di piombo nelle zone umide, Assoarmieri ha inviato una lettera ai Ministeri Ambiente e Agricoltura per far presente le preoccupazioni del settore distributivo e la necessità di un intervento correttivo urgento.
L'associazione sia prima che a seguito dell'entrata in vigore su tutto il territorio Europeo del Regolamento 2021/57, avvenuta lo scorso febbraio, aveva espresso in modo deciso, insieme alle associazioni del settore produttivo e venatorio, la necessità di un chiarimento atto ad evitare la situazione di incertezza che, purtroppo, poi si è venuta a creare. Infatti, nemmeno la circolare ministeriale interpretativa emanata in febbraio è stata ritenuta idonea allo scopo prefissato.
A questo proposito è stato segnalato che l'intero comparto sta subendo un danno economico ingente a causa della mancanza di tempestività e di chiarezza in relazione alla definizione di "zona umida".
Prima che venga realizzata e messa a disposizione della collettività una mappatura completa delle zone umide, è di prioritaria importanza chiarire con un atto avente forza di legge, sia ai cacciatori che ai soggetti preposti alla vigilanza, che cosa si intenda esattamente per "zona umida".
Il regolamento (UE) 2021/57 mira a proteggere gli habitat degli uccelli acquatici e alla luce di tale finalità riteniamo, anche sulla scorta di quanto stabilito dai Giudici unionali (decisione del Tribunale UE Chambre V 21.12.2022 nella causa T-187/21), che l’interpretazione da dare alla nozione di zone umide porti ad escludere le aree che, ad esempio, a causa delle loro dimensioni o della loro instabilità, non sono suscettibili di fornire un habitat per gli uccelli acquatici.
Elemento che è stato inoltre sottolineato è quello relativo al fatto che le prescrizioni del Regolamento (UE) 2021/57 (all. reg. art. 13 lett. b e c) escludono categoricamente le munizioni contenenti piombo sparate da fucili ad anima rigata, espressamente al di fuori dall’ambito di applicazione della norma. Pertanto è stato ribadito che l’attività venatoria (caccia di selezione agli ungulati) svolta con le armi ad anima rigata proseguirà senza alcuna limitazione su tutto il territorio alpino, prealpino, appenninico e collinare fatte salve le norme per la caccia al cinghiale in selezione e controllo nelle aree protette.
Il Presidente
Avv. Antonio Bana