Di seguito il commento FACE sul voto del Parlamento Ue in merito all'adozione del rinnovato Regolamento sulle armi da fuoco 258/2012, su misure di importazione, esportazione e transito di armi e munizioni all'interno della comunità europea.
Il 23 aprile 2024, il Parlamento Europeo ha votato a favore della riformulazione del Regolamento UE sulle armi da fuoco, ufficialmente noto come Regolamento 258/2012 sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni. Il testo votato era già stato concordato durante i negoziati interistituzionali (il cosiddetto trilogo) tra i gruppi negoziali del Parlamento europeo e del Consiglio (governi). Si prevede ora che il Consiglio dia il via libera al testo nelle prossime settimane.
Il nuovo testo stabilisce procedure semplificate per i cacciatori, i tiratori sportivi e i rievocatori storici dell'UE che viaggiano al di fuori dell'UE con le loro armi da fuoco (e munizioni). Disposizioni analoghe sono già presenti nell'attuale Regolamento 258/2012. La novità è rappresentata dall'introduzione di un'autorizzazione unica all'importazione, ovvero una procedura semplificata per cacciatori, tiratori sportivi e rievocatori storici che viaggiano nell'UE con le loro armi da fuoco e munizioni (art.11).
Si tratta di un passo importante per garantire l’esistenza di un’unica procedura di autorizzazione all’importazione, ma è anche un’occasione mancata di semplificazione. I requisiti per un individuo che viaggia nell'UE con armi da fuoco possono essere piuttosto onerosi in quanto deve fornire:
- Informazioni sul punto di uscita previsto e sulla data di uscita delle armi da fuoco;
- Una prova o una dichiarazione attestante l'assenza di precedenti penali riguardante una condotta che costituisce un reato elencato all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, o riguardante qualsiasi altra condotta purché costituisca un reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione tra le altre informazioni che deve fornire.
Secondo il testo recentemente adottato, gli Stati membri possono ancora concedere un'autorizzazione nazionale generale di importazione in casi specifici in cui cacciatori, tiratori sportivi e rievocatori storici sono stati invitati a un'attività nei locali di un organizzatore. In questo caso, questi individui devono rispettare i termini e le condizioni definiti nell’autorizzazione generale nazionale di importazione. In termini pratici, i cacciatori potranno scegliere se richiedere un'autorizzazione di importazione UE (e rispettare i requisiti sopra elencati) o richiedere un'autorizzazione di importazione nazionale.
È importante tenere presente che l'art. 11.6 conferisce il potere alla Commissione Europea (tramite atti di esecuzione) di specificare i requisiti minimi dei termini e delle condizioni da includere nelle autorizzazioni generali nazionali in modo che ciò conduca ad un certo grado di armonizzazione per le autorizzazioni nazionali di importazione. Resta da vedere quale sarà l’impatto di ciò sugli Stati membri in cui è in vigore una procedura semplificata per i cacciatori, i tiratori sportivi e i rievocatori storici di paesi terzi che viaggiano con le loro armi da fuoco e munizioni. (FACE)