Con la direttiva 2008/51/CE del 21 maggio 2008 (Gazz. Uff. UE dell’08/07/08) che modifica la 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, è stata rivista la Direttiva cosiddetta "Armi". Le nuove disposizioni di legge introducono importanti sostituzioni, in particolare, all’art.1 paragrafo 4. La “carta europea d’arma da fuoco” è un documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un’arma da fuoco. E’ valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato e contiene le indicazioni previste nell’allegato II. La carta europea d’arma da fuoco è personale e vi figurano l’arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l’arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell’arma da fuoco, così come lo smarrimento o il furto dell’arma stessa, sono annotati sulla carta” e quindi l’art.5 è sostituito integralmente come segue, con particolare riferimento alla possibilità che i “minori di 18 anni possono essere autorizzati alla detenzione per la pratica della caccia e del tiro sportivo e cioè “Fatto salvo l’art.3, gli Stati membri permettono l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che: a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per l’acquisizione, con mezzi diversi dall’acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l’autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d’armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato; b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse, per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di un tale pericolo. Gli Stati membri possono revocare l’autorizzazione per la detenzione di un’arma se non è più soddisfatta una delle condizioni che ne hanno legittimato il rilascio. Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un’arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se l’acquisizione della stessa arma è vietata nel loro territorio.” Ogni commento è inutile, vista la chiarezza di norme europee che dovranno essere integralmente applicate anche nel nostro Paese.
(Anuu)
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