Secondo uno schema di raffronto tra il decreto che ha recepito la Direttiva Europea 2008/51/CE e la vecchia normativa in vigore, effettuato dall'Avv. Silvia Gentile sul sito della Fisat (Federazione Italiana Storia Armi e Tiro) si apprende che effettivamente le parti più spinose sono state limate.
Ma la lotta, secondo l'associazione, è tutt’altro che conclusa: i burocrati - si legge in una nota - cercheranno di istituire la denuncia delle parti di munizioni e condizioni capestro nel decreto del Ministero della Sanità e per l’apertura di poligoni privati.
Ecco in sintesi cosa cambia secondo lo schema:
Caricatori: esclusi definitivamente dalla parti d’arma
Munizioni: nel concetto di munizione vengono inserite le palle, gli inneschi i bossoli. Alcuni ipotizzano che tali parti dovranno essere denunciate ma non riteniamo sia il caso perché non c’e’ modifica legislativa in tal senso.
Licenza fabbricazione armi da guerra e/o comuni: valida due anni per le armi da guerra e tre per le armi comuni. La licenza di collezione rimane permanente.
Licenza intermediario armi comuni: valida tre anni e rilasciata dal Prefetto. Resoconto annuale delle operazioni effettuate.
Registro elettronico: mantenuto per 50 anni ; alla chiusura dell’attività viene consegnato alla PS ed a loro spetta la conservazione.
Nulla osta: obbligo di consegna di certificazione medica di idoneità
Denuncia di armi: passa da immediatamente a 72 ore. Istituita la possibilità di denuncia telematica (al tempo)
Detenzione armi: obbligo di presentazione di certificazione medica ogni sei anni pena il ritiro delle armi. Il luogo di custodia deve fornire “adeguate garanzie di sicurezza”
Avviso ai parenti: in sede di rilascio del porto armi vengono avvisati i parenti conviventi maggiorenni, anche i conviventi more uxorio
Registro depositi ecc. materie esplodenti:istituito il registro elettronico per la durata di 50 anni dalla cessazione dell’attività
Poligoni privati: istituita la licenza dell’Autorità locale di PS per i poligoni privati. Ciò significa che nei Comuni ove vi sia il Commissariato di PS la richiesta va fatta a loro (ma devono comunque sentire il Sindaco); dove non c’e’ va fatta al Sindaco (le Stazioni CC non sono autorità di PS)
9 Parabellum: definitivamente vietato ai cittadini italiani salvo non sia per l’esportazione, al che diventa arma comune con licenza del Questore. Metteremo alla prova molto presto la tenuta costituzionale di questo articolo-regalo agli industriali
Storditori elettrici: istituisce il divieto di porto (ma non di detenzione)
Puntatori laser: vietato il porto senza giustificato motivo di quelli di classe 3B o superiori. I classe IIIA , cioè quelli che vanno sulle armi e non sono pericolosi per la retina, rimangono liberi.
Giocattoli: i giocattoli riproducenti armi – ora detti strumenti - devono avere la canna occlusa, non le softair. Il loro porto è sottoposto a giustificato motivo.
Soft Air: vendita consentita ai maggiori di 16 anni (attenzione: non l’uso che rimane consentito in termini ragionevoli, come per le armi da fuoco). Obbligo di dipingere la volata per 3 centimetri. Limite di energia 1 joule ad 1 mt. dalla volata.
I modelli debbono essere provati al Banco di Prova con riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno.
Maneggio armi: esenzione solo per chi abbia fatto servizio in polizia o militare negli ultimi 10 anni
Iscrizioni sulle armi: in apposita area visibile senza uso di attrezzi deve essere riportato il fabbricante, l’importatore, il luogo di fabbricazione, catalogo, matricola. Il calibro va almeno sulle canne. L’autorità di PS può disporre l’invio di un’arma importata al Banco per le verifiche.
Registro delle munizioni: estende il registro degli esplosivi alle munizioni.
Armi scorte governative: istituisce la possibilità di immettere sul mercato le armi provenienti dalle scorte governative.
Disattivazione armi comuni: può essere effettuata dai fabbricanti di armi comuni
Importazione temporanea per fiere ecc. Istituisce la possibilità di importare temporaneamente armi per fiere eventi ecc.
Semilavorati: non sono parti d’arma
Armi uso scenico: definitivamente legalizzate sotto la vigilanza dell’armaiolo che le ha in carico
Disposizioni transitorie e finali: con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall’entrata in vigore (che sarà il 1 Luglio 2011) saranno stabilite le modifiche al RD 635/1940 nel rispetto dei canoni di semplificazione amministrativa. Con decreto del Ministero della Salute saranno stabiliti i requisiti psicofisici. Viene anche ipotizzata una “disciplina transitoria” per chi alla data odierna detiene armi.
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