Le modifiche alla legislazione sulla detenzione e la vendita delle armi diventeranno presto operative. Con la pubblicazione nell'ultima edizione della Gazzetta Ufficiale (10 dicembre) del Decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2008/51/Ce, approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 26 ottobre e firmato dal presidente della Repubblica, le disposizioni entreranno ufficialmente in vigore a partire dal 1° luglio 2011.
Come abbiamo visto le modifiche introducono novità rispetto al controllo delle armi da fuoco, delle singole parti e delle munizioni, a partire dal produttore fino alla vendita nelle armerie. L'obiettivo è quello di tenere sotto controllo la fabbricazione e il traffico illeciti. Secondo le nuove norme gli armaioli dovranno comunicare mensilmente alla questura le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
E' fatto divieto vendere o cedere armi a privati senza porto d'armi o nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. I provvedimenti con cui sono rilasciati il nulla osta all'acquisto o il rilascio della licenza del porto d'armi, dovranno essere comunicati dall'interessato ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari. I detentori di armi dovranno essere sottoposti a controllo dei requisiti psico-fisici, con obbligo di presentazione di certificazione sanitaria ogni sei anni. In sostanza poco o nulla cambia per i cittadini cacciatori.