Edoardo Mori (ex Magistrato specializzato in diritto delle armi) riporta sul proprio sito (earmi.it) alcune considerazioni sulla recente abolizione del Catalogo delle armi, approvata con il decreto sulla legge di stabilità. Quali sono le conseguenze sulle norme al momento dell'entrata in vigore dell'abolizione (1 gennaio 2012)? Mori le sintetizza in alcuni punti, che riportiamo in ampi stralci.
1) Dal 1 gennaio 2012 le armi di nuova produzione o importazione possono essere prodotte e importate senza previa catalogazione e non dovranno più recare alcun numero di catalogo.
2) Il numero di catalogo non è più un segno distintivo la cui mancanza rende l’arma clandestina.
3) La qualità di arma da guerra o tipo guerra viene stabilita in base alle norme di legge contenute negli artt. 1 e 2 della legge 110/1975 e della legge sull’armamento n. 185/1990 integrata con il DM 13 giugno 2003. “La normativa è lineare – spiega Mori - fra i fucili e le pistole di piccolo calibro (inferiore a 12,7 mm) sono da guerra solo quelle a raffica; quindi tutti i calibri inferiori a 12,7 mm. sono calibri comuni anche se impiegati in armi a raffica. Armi tipo guerra possono essere solo quelle armi che pur non essendo destinabili all’armamento, sono a raffica (ad es. una carabina cal. 22, una pistola, un fucile a canna liscia che sparano a raffica). Ogni altra soluzione significa arrampicarsi sugli specchi”. È chiaro – continua poi l'ex Magistrato - che inizialmente vi saranno problemi in fase applicativa, specialmente con le dogane e questure poste di fronte a domande di importazione di armi di nuova tipologia: si dovrà far loro comprendere che la legge è stata fatta proprio per eliminare burocrazia inutile e che l’ipotesi che un fucile o una pistola siano da guerra o tipo guerra è quasi solo teorica”.
4) Viene meno la prassi assurda ed illegittima della Commissione di ritenere che i dati tecnici e dimensionali di un’arma siano un dato immutabile! Se un’arma è comune, poco importa che la canna sia un centimetro più corta o più lunga, poco importa di che calibro sia e di come siano fatti strozzatori, rompi fiamma e tutto ciò che in tutto il mondo si usa nel costruire fucili e pistole. Quindi viene meno l’obbligo di indicare la lunghezza della canna e altre simili amenità che non riguardano minimamente la sicurezza pubblica e che solo in Italia c’eravamo inventati.
5) Un’arma può essere alterata solo modificando le parti essenziali e non aggiungendovi accessori; la modifica deve essere intrinseca e non estrinseca. Quindi cannocchiali, freni di bocca, rompi fiamma, strozzatori, treppiedi, mirini, possono essere applicati senza bisogno di un controllo.
E perciò sull’arma uno ci può fare tutte le filettature, mettere tutti gli attacchi che vuole, perché essi non aumentano certo la potenza dell’arma o la sua facilità d’uso. Attenzione: rispetto al silenziatore è meglio evitarlo sempre e, se proprio si deve usare per certi usi leciti, deve essere amovibile. Forse non lo dice la legge, ma lo dice il buon senso.
6) Il limite al numero di colpi contenibili nel caricatore di armi demilitarizzate rimane valido perché si tratta di regole relative alla demilitarizzazione di una parte di arma da guerra.
La limitazione al numero di colpi di versioni civili di armi militari, o di armi civili in genere, viene meno, sempre che il caricatore non sia utilizzabile sul modello militare. Si trattava di limitazione inventata dalla Commissione in sede di catalogazione e che viene meno. Non è infatti pensabile che vi siano delle armi prodotte fina ad oggi che possono montare solo un caricatore limitato e che l’identica arma prodotta domani possa montare il caricatore che le pare.
7) L’acquisto di conversioni in calibro diverso e di canne, anche se di misura e calibro diverso, è consentito senza formalità, salvo ovviamente la denunzia. ATTENZIONE: è da stupidi voler risparmiare sulla denunzia di parti di armi; siccome non costa nulla, conviene inserire tutto in denunzia, anche se in certi casi l’obbligo è dubbio.
8) La classificazione delle armi ad aria compressa liberalizzate rimane in vigore. Si pone solo il problema di come pubblicizzare l’elenco delle armi classificate; ma nell’era di Internet questo non dovrebbe essere un problema neppure per il Ministero, visto che basta fare una pagina con l’elenco alfabetico di dette armi.
9) La Commissione non è stata abolita ma le rimane solo il compito di classificare le armi ad aria compressa liberalizzate; siccome questo compiti è stato una invenzione del Regolamento ministeriale ricollegato al fatto che la Commissione classificava le armi, ora il collegamento è venuto meno e il compito di classificare l’aria compressa può essere tranquillamente affidato la Banco di Prova, come avviene negli altri stati e come previsto in via generale per le armi giocattolo dal D. L.vo 204/2010. È contrario ad ogni principio di risparmio che venga convocata la Commissione da ogni parte d’Italia, con missione, voli aerei e pernottamenti, per dire che un giocattolo non supera i 7,5 J di potenza! Basta un usciere con misuratore di velocità dei pallini!
La Commissione rimane anche con il compito di esprimere pareri a richiesta del Ministero; vista la qualità dei pareri espressi in passato, il Ministero potrebbe tranquillamente farne a meno. [...] La Commissione ha ereditato anche le competenze della vecchia commissione esplosivi; siccome in Italia gli esperti si contano sulla punta delle dita, potrebbe essere largamente ridimensionata così da costare meno e da avere le idee più chiare di adesso.
10) All'interno della catalogazione la Commissione aveva anche il compito di classificare alcune delle armi comuni come armi sportive. Ora questa possibilità viene meno e la categoria delle armi sportive si blocca; non ve ne potrebbero essere di nuove. Ed è un bene perché la categoria era assolutamente inutile, ignota ad ogni altro paese e fonte solo di confusione. Essa era stata escogitata dal solito pasticcione per rimediare all'errore del legislatore che aveva limitato il numero di armi non da caccia detenibili fuori collezione; era sufficiente ritoccare questo numero senza creare una nuova categoria di armi. Ed invece hanno creato una abnorme categoria che spesso distingue armi eguali in base a criteri di fantasia.
Non so come si possa rimediare. Ci vorrebbe un articoletto di legge in cui si dice che la licenza di collezione riguarda solo le armi corte (come di fatto è, salvo che per carabine cal. 22) e che fra le armi corte sono sportive solo quelle prodotte dal produttore come modello da tiro sportivo; armi dotate di particolare calciatura, o maggior lunghezza di canna o particolari congegni di mira, che le rendono inidonee all’uso per difesa; oppure si potrebbe demandare all’UITS di attribuire il riconoscimento di arma utilizzabile in gare di tiro sportivo in base a caratteristiche che la fanno distinguere dal modello per difesa.
Nulla vieta di comperare un'arma ipoteticamente sportiva e di denunziarla come arma comune; fino a nuove disposizioni sarà necessario ritenere che non possono essere riconosciute nuove armi sportive.
Nulla cambia per le armi già dichiarate sportive. Il catalogo non riguarda la nozione di arma da caccia.
11) Viene meno la possibilità di limitare ad un esemplare per modello le armi in collezione, visto che non vi è più la nozione di modello di arma catalogata. A voler essere più realisti del re, si può sostenere che la limitazione rimane per le armi già catalogate, con la possibilità di aggiungere un esemplare non catalogato. Ma qualcuno arriverà anche a sostenere che in mancanza del modello catalogato, si deve far comunque riferimento al modello indicato sull’arma dal produttore (conclusione non ricavabile dalla norma).
12) L’applicazione ed interpretazione delle norme sulle armi viene ricondotta nel suo ambito naturale, affidata ai giudici e non ai burocrati del ministero o delle questure; occorre che tutti vigilino affinché i giudici vengano bene informati e che non siano vittima dei troppi incompetenti che fanno i periti.
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