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17/09/2018 10.38 

Raffaella Sorropago
 
Finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre, il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104, in attuazione della direttiva UE 2017/853, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Dato il momento storico-politico in cui viene emanato questo decreto c’era da aspettarsi polemiche e tentativi di strumentalizzazione (è sufficiente fare un giro on-line per vedere con i propri occhi quante sciocchezze sono state scritte circa i suoi contenuti  e la presunta vittoria della “super lobby” delle armi!). Nel complesso possiamo dire che il recepimento della direttiva è avvenuto rispettando in buona parte la visione europea con il residuo di qualche precedente “sassolino italiano” e l’aggiunta di qualche nuovo sassolino…ma, viste le premesse, poteva andare peggio!
Vediamo da vicino quali sono le più importanti novità introdotte:

Armi camuffate

Ahimè non è stata colta l’occasione per eliminare la distinzione di cui alla legge n.110 del 1975 tra “armi da guerra”, “tipo guerra” e comuni, (distinzione tutta italiana!) cosa che sarebbe stata auspicabile. Diverrebbe tutto più trasparente e gestibile se le categorie fossero ridotte a due: “armi vietate” ed armi “consentite”. Purtroppo invece, nel decreto non solo non si provvede ad una modifica delle vecchie categorie ma in quella di armi tipo guerra vengono inserite le armi da fuoco “camuffate” ossia le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto (es. penna-pistola). Dal 14 settembre le armi camuffate saranno definitivamente vietate.

Dichiarazione sostitutiva

Possiamo sicuramente festeggiare la mancata modifica degli artt. 35 e 42 TULPS per cui NON sarà necessario (almeno per ora!) quando si richiede o si rinnova un titolo di acquisto armi produrre una dichiarazione sostitutiva in cui segnalare le generalità dei propri conviventi e la garanzia di averli informati circa il relativo rilascio.

Pec

La denuncia di armi, parti d’arma e materiale esplodente potrà essere effettuata all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri, anche per via telematica (PEC) ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio. Rimane invariato il termine di 72 ore. Non si tratta di una novità, questa pratica è già in uso e prevista da anni (D.P.R.11 febbraio 2005, n. 68; confermata dal D.lgs. 204/2010)

Durata licenza “tiro volo” (porto d’armi sportivo) e uso caccia

La durata viene stabilita in anni 5, chi già possiede un porto con validità di 6 anni potrà attendere lo scadere naturale per il successivo rinnovo quinquennale. Nulla cambia circa requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo del porto di armi. Procedono all’accertamento gli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività̀ di servizio.

Visita medica per i detentori di armi

Viene introdotto l’obbligo di visita medica ogni 5 anni per i detentori di armi comuni, in assenza di licenza di porto d’armi. Sono esonerati i possessori licenza di collezione per armi antiche, e i soggetti di cui all’art. 73 del Regolamento del T.U.L.P.S. La presentazione della certificazione medica deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

Parti d’arma

Vengono elencate le parti essenziali dell’arma (la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore, upper receiver e lower receiver, nonché, in relazione alle modalità̀ di funzionamento, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta). I silenziatori non sono ricompresi nel nuovo elenco, ma sia la loro introduzione che la vendita in Italia restano vietate in forza all’articolo 2 della Legge n.110 del 1975. Tutte le parti sfuse di armi, non solo le canne, dovranno avere la matricola ed i segni distintivi per la tracciabilità.

Numero delle armi e capacità dei caricatori


Il numero delle armi detenibili viene così modificato:
3 armi comuni, 12 sportive, nessun limite viene introdotto per le armi venatorie.
La capacità dei caricatori delle armi comuni non sportive è ora al massimo 10 colpi per le lunghe, 20 per le corte. Pertanto sono soggetti a denuncia solo i caricatori che eccedono tali limiti, destinati ai tiratori sportivi. La qualifica di tiratore sportivo, ossia un soggetto iscritto a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, nonché iscritto alle Federazioni di altri Paesi UE, alle Sezioni del Tiro a Segno nazionale, appartenente alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI, andrà mantenuta fintanto che persiste la detenzione e andrà regolarizzata entro il 31 dicembre 2018. È prevista una deroga, per chi deteneva detti caricatori prima del 13 giugno 2017 che quindi potrà continuare a detenerli senza dover essere iscritto come tiratore sportivo.

Tracciabilità̀ delle armi e delle munizioni


Al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell’Unione europea, è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilità̀ delle armi e delle munizioni che sarà consultabile dalle forze di polizia. Nel sistema saranno inseriti tra gli altri dati anche quelli relativi a qualsiasi operazione consistente in una trasformazione o modifica irreversibile dell’arma da fuoco incluse la disattivazione o la distruzione certificate.

Compravendita di armi comuni per corrispondenza



È consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza. Se l'acquirente è privo di autorizzazione ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, deve provvedere al ritiro dell'arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti di licenza ex artt. 31 e 31 bis RD 773/1931.
Non viene più previsto il nulla osta prefettizio che autorizzava i privati all’acquisto per corrispondenza.

Reati ostativi alla detenzione di armi



L’articolo 43 del T.U.L.P.S. risulta aggiornato così:
Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11, NON può essere concessa la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza PUÒ essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non da affidamento di non abusare delle armi. Pertanto a seguito della riabilitazione non è previsto il rilascio automatico di titoli per poter acquistare armi, ogni caso verrà valutato in maniera autonoma

Prove di funzionamento per armi in collezione


Il titolare di una licenza di collezione armi comuni, che abbia conseguito il maneggio, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare delle prove di funzionamento, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi. Certamente singolare è il numero massimo delle cartucce, 62 (!?!) che devono essere acquistate e consumate dal titolare entro 24 ore. Sappiamo tutti che non si trovano in commercio scatole contenenti 62 cartucce...


Armi in categoria A punti 6 e 7


Le armi demilitarizzate A6 (armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche) e le armi sportive A7 (semiautomatiche a percussione centrale), con numero di colpi, oltre i 10 o 20 autorizzati, saranno acquistabili solo da tiratori sportivi. Chi le deteneva prima del 13 giugno 2017 potrà, in deroga, continuare a detenerle secondo la precedente normativa. Il Banco di Prova procede alla classificazione delle armi A7 come armi sportive.

Armi non venatorie. Categoria A ai punti 6, 7 e 8, dell’Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991

Vengono vietate per l’attività venatoria le armi di categoria A6 (demilitarizzate), A7 (sportive), A8 (armi da fuoco lunghe semiautomatiche, vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate, che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi) e le armi di categoria B9 (che sostituisce la cat. B7 della direttiva) ovvero le armi semiautomatiche somiglianti alle armi automatiche.

Detenzione armi categoria A ai punti 6-7-8

  • Le armi A6, A7, A8 benché considerate armi comuni soggiacciono a particolari condizioni per la loro detenzione, cessione e vendita, vediamole:
  •  per chi, alla data del 13 giugno 2017 deteneva regolarmente le armi ed i caricatori A6 A7 continua ad applicarsi la vecchia disciplina, la nuova subentra in caso di cessione a qualunque titolo;
  • per chi alla data del 13 giugno 2017 deteneva armi A8, continua ad applicarsi la vecchia disciplina ai fini dell’uso e detenzione, ma non potrà più cederle. Dette armi potranno essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione a enti o persone residenti all’estero. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a farne denuncia ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore.
  •  chi detiene armi A6, A7 e caricatori con capacità oltre le 10 cartucce per le armi lunghe e 20 cartucce per le corte, acquistati dopo il 13 giugno 2017, dovrà iscriversi ad un’associazione sportiva riconosciuta dal CONI oppure ad un TSN. Si avrà tempo fino al 31 dicembre 2018 per diventare tiratore sportivo o per richiedere licenza di collezione. In mancanza di uno dei suddetti requisiti non si potrà più procedere alla detenzione delle armi di cui sopra, a partire dal 1 gennaio 2019.
  • Per le armi A6, A7, A8 dopo il 14 settembre 2018 si potrà richiedere apposita licenza di collezione che verrà concessa in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione all’autorità delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico, nonché per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato. La licenza di collezione può essere rilasciata a chi le eredita mortis causa.

La mia voce si unisce a quel grande coro di esperti, appassionati di armi sia a livello sportivo che venatorio, che da anni chiede una disciplina in materia di armi più comprensibile e unitaria che renda agevole al cittadino essere in regola con la legge.

 

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19 commenti finora...

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

x vecchio cedro: "la verifica della catalogazione del Banco di prova ... ma il catalogo esiste ancora? se l'arma importata dall'estero è già punzonata all'estero, come è per tutte, la devo ugualmente far ripunzonale dal banco di prova italiano?
Grazie per la risposta".

vorrei aggiungere, oltre alla prima risposta sul suo quesito, questo chiarimento:

SE l'arma NON ha le punzonature di prova oggetto di reciproco riconoscimento tra gli stati si renderà necessario, al momento dell’ingresso in Italia, presentarla immediatamente l’arma al Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia

SE l'arma HA le punzonature riconosciute, è stata prodotta entro il 31.12.2011 ma NON è stata catalogata in Italia (può verificare sul sitowebinfo.bignami.it/bignami/catnaz_find.jsp) oppure SE l' arma è stata prodotta dopo il 01/01/2012, bisogna chiederne la classificazione al Banco ( per le info consulti il sito del Banco www.bancoprova.it/index.php/it/classificazione-armi/procedura-per-la-classificazione.html
Negli altri casi non ha bisogno del Banco di prova

da Raffaella Sorropago  01/10/2018 18.44

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

x Alberto "devo sempre contattare uno spedizionere e passare per la dogana anche se potrei importare direttamente andando a prendere l'arma di persona?"

assolutamente no, è possibile ritirare l'arma ed importarla in Italia personalmente, bisogna inserirlo nell'accoro preventivo dove occorrerà indicare oltre ai dati dell'arma anche il mezzo di trasferimento, la data di partenza e la data prevista per l’arrivo, il tragitto che verrà effettuato ed il valico d’ingresso in Italia.

cordialmente

da Raffaella Sorropago  01/10/2018 18.35

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

x Bopi "Gent.ma Signora
Grazie per la esauriente risposta".

E' un piacere
Alla prossima :)

da Raffaella Sorropago  01/10/2018 17.07

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

x vecchio cedro: "la verifica della catalogazione del Banco di prova ... ma il catalogo esiste ancora? se l'arma importata dall'estero è già punzonata all'estero, come è per tutte, la devo ugualmente far ripunzonale dal banco di prova italiano?
Grazie per la risposta".

Dal 1° gennaio 2012, a seguito della legge 12 novembre 2011 n.183, il Catalogo nazionale delle armi è stato abolito.
Anche la Commissione delle armi ed esplosivi è stata abolita (ultima seduta 3 settembre 2012)
Ad oggi la classificazione delle armi è competenza del Banco di Prova di GVT.
Se l'arma presenta già i segni distintivi esteri non c'è bisogno di portarla al Banco di prova, in caso contrario dev'esservi portata immediatamente appena giunta sul territorio dello Stato.
buona serata

da Raffaella Sorropago  01/10/2018 17.05

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

devo sempre contattare uno spedizionere e passare per la dogana anche se potrei importare direttamente andando a prendere l'arma di persona?

da Alberto  28/09/2018 12.13

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

la verifica della catalogazione del Banco di prova ... ma il catalogo esiste ancora? se l'arma importata dall'estero è già punzonata all'estero, come è per tutte, la devo ugualmente far ripunzonale dal banco di prova italiano?
Grazie per la risposta.

da vecchio cedro  28/09/2018 12.08

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

Gent.ma Signora
Grazie per la esauriente risposta.
Bopi
( p.s. mi scuso per il ritardo nel ringraziarLa )

da Bopi  26/09/2018 16.50

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

"Gent. ma Signora
qual è l'iter per acquisire un 'arma aggiudicata in un'Asta austriaca ?
Grazie. Saluti.
Bopi"

Buongiorno sig. Bopi,
la sua domanda è molto interessante e certamente andrà valutata in base alle novità introdotte dal decreto 104/2018 di cui l'art. 5 al punto f recita:

"Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi
comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato e' consentita la
compravendita di armi comuni ..ecc"

Ad oggi ritengo quindi che nulla sia cambiato poiché le modifiche del Decreto per quanto concerne il divieto di acquisto di armi per corrispondenza o con contratto a distanza, riguardano armi scambiate tra privati in Italia, il cui ritiro deve essere effettuato presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Pertanto la procedura prevede i seguenti passaggi :
la scelta dell'arma, la verifica della catalogazione del Banco di prova,(nel caso in cui l'arma importata arrivi priva di riconoscimento di un banco di prova, occorre farla pervenire immediatamente al Banco di Prova di G.V.T per bancatura ed eventuale punzonatura del numero di catalogo) e la richiesta alla Questura di residenza di accordo preventivo (è l’accordo preventivo al trasferimento, art. 7, co. 2, Dir. CEE 477/1991, artt. 5 e 8 D.Lgs.vo n. 527/1992 e art. 5 D.M. n. 635/1996) per l'importazione definitiva dell'arma, indicando:
propri dati anagrafici e licenze,
dati del cedente con le licenze,
il paese UE da cui partirà il trasferimento,
i dati identificativi dell’arma (tipo, marca, modello, calibro, matricola, categoria B poiché in Italia tutte le armi comuni sono annoverate in tale categoria,
specificare il numero di catalogo (per le armi prodotte fino al 31.12.2011),
indicare il mezzo di trasferimento e il tragitto che verrà effettuato con la specifica del valico d’ingresso in Italia

L'accordo viene rilasciato nei successivi 90 gg e nell'atto viene specificata la sua durata.

Una volta ottenuta l'accordo in Italia occorre chiederlo anche presso l'organo preposto nel paese esportante che rilascerà l’autorizzazione al trasferimento (art. 11, co. 2, Dir. CEE 477/1991)
Da quel momento è conveniente contattare uno spedizioniere specializzato e andare a ritirare la propria arma alla dogana, dove bisognerà sbrigare un po' di pratiche e pagare l'Iva in base al valore dell'arma importata.
Non resterà a quel punto che procedere alla denuncia di detenzione entro le solite 72 ore, portando con sé anche il bollettino di importazione.



da Raffaella Sorropago  22/09/2018 9.04

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

"Gent. ma Signora
qual è l'iter per acquisire un 'arma aggiudicata in un'Asta austriaca ?
Grazie. Saluti.
Bopi"

Buongiorno sig. Bopi,
la sua domanda è molto interessante e certamente andrà valutata in base alle novità introdotte dal decreto 104/2018 di cui l'art. 5 al punto f recita:

"Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di
importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi
comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato e' consentita la
compravendita di armi comuni ..ecc"

Ad oggi ritengo quindi che nulla sia cambiato poiché le modifiche del Decreto per quanto concerne il divieto di acquisto di armi per corrispondenza o con contratto a distanza, riguardano armi scambiate tra privati in Italia, il cui ritiro deve essere effettuato presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Pertanto la procedura prevede i seguenti passaggi :
la scelta dell'arma, la verifica della catalogazione del Banco di prova,(nel caso in cui l'arma importata arrivi priva di riconoscimento di un banco di prova, occorre farla pervenire immediatamente al Banco di Prova di G.V.T per bancatura ed eventuale punzonatura del numero di catalogo) e la richiesta alla Questura di residenza di accordo preventivo (è l’accordo preventivo al trasferimento, art. 7, co. 2, Dir. CEE 477/1991, artt. 5 e 8 D.Lgs.vo n. 527/1992 e art. 5 D.M. n. 635/1996) per l'importazione definitiva dell'arma, indicando:
propri dati anagrafici e licenze,
dati del cedente con le licenze,
il paese UE da cui partirà il trasferimento,
i dati identificativi dell’arma (tipo, marca, modello, calibro, matricola, categoria B poiché in Italia tutte le armi comuni sono annoverate in tale categoria,
specificare il numero di catalogo (per le armi prodotte fino al 31.12.2011),
indicare il mezzo di trasferimento e il tragitto che verrà effettuato con la specifica del valico d’ingresso in Italia

L'accordo viene rilasciato nei successivi 90 gg e nell'atto viene specificata la sua durata.

Una volta ottenuta l'accordo in Italia occorre chiederlo anche presso l'organo preposto nel paese esportante che rilascerà l’autorizzazione al trasferimento (art. 11, co. 2, Dir. CEE 477/1991)
Da quel momento è conveniente contattare uno spedizioniere specializzato e andare a ritirare la propria arma alla dogana, dove bisognerà sbrigare un po' di pratiche e pagare l'Iva in base al valore dell'arma importata.
Non resterà a quel punto che procedere alla denuncia di detenzione entro le solite 72 ore, portando con sé anche il bollettino di importazione.



da Raffaella Sorropago  20/09/2018 12.28

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

Mi scusi non la avevo letta

da toscano  20/09/2018 11.16

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

Quindi ri-cacciamo con i caricatori da 10 al cinghiale ?

da toscano  20/09/2018 11.15

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

"I caricatori da 10 colpi (o più da 5) nelle carabine semiautomatiche (Browning,Benelli,Hk,etc etc) nella caccia al cinghiale in battuta,restano ancora vietati ?" da Toscano

Dal punto di vista venatorio nulla è cambiato circa la capacità dei caricatori. I cacciatori hanno avuto limiti restrittivi per alcune categorie di armi ( A6 A7 A8) che sono definitivamente vietate per la caccia

da Raffaella Sorropago  20/09/2018 11.14

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

Grazie dottoressa Raffaella Sorropago.

molto gentile e scusi l'impertinenza.

da toscano  20/09/2018 11.13

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

"Credo che la dottoressa Raffaella sia stata MOLTO chiara (...)
Numero delle armi e capacità dei caricatori
Il numero delle armi detenibili viene così modificato:
3 armi comuni, 12 sportive, nessun limite viene introdotto per le armi venatorie.
La capacità dei caricatori delle armi comuni non sportive è ora al massimo 10 colpi per le lunghe (...)

ciao
Marco

Ciao Marco,
per questa parte credo che ormai siamo a cavallo... certamente avremo ancora problemi con le A8 in particolare ( tempi di attesa, decisioni del banco di prova ecc)

da Raffaella Sorropago  20/09/2018 11.09

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

"Mi chiedo il senso di aprire un blog se poi non si risponde alle domande poste."

la tua osservazione è corretta, è solo questione di tempo ( ahimè il mio!)
risponderò a tutti

da Raffaella Sorropago  20/09/2018 11.05

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

Credo che la dottoressa Raffaella sia stata MOLTO chiara

Basta leggere per le righe

riposto testualmente!

Numero delle armi e capacità dei caricatori


Il numero delle armi detenibili viene così modificato:
3 armi comuni, 12 sportive, nessun limite viene introdotto per le armi venatorie.
La capacità dei caricatori delle armi comuni non sportive è ora al massimo 10 colpi per le lunghe


Quindi, si "dovrebbe" ritornare alle, sane, vecchie abitudini!
Ciao
Marco

da Marco Benecchi x Toscano  20/09/2018 7.27

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

Mi chiedo il senso di aprire un blog se poi non si risponde alle domande poste.

da toscano  20/09/2018 7.03

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

Gent. ma Signora
qual è l'iter per acquisire un 'arma aggiudicata in un'Asta austriaca ?
Grazie. Saluti.
Bopi

da Bopi  18/09/2018 9.33

Re: ... E ancora sul Decreto Armi

I caricatori da 10 colpi (o più da 5) nelle carabine semiautomatiche (Browning,Benelli,Hk,etc etc) nella caccia al cinghiale in battuta,restano ancora vietati ?

da toscano  17/09/2018 16.05
 
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