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nov2 02/11/2010 16.17
La custodia delle armi rappresenta sicuramente un'importante questione spesso sottovalutata da noi cacciatori ma che tuttavia può comportare gravi inconvenienti non sempre di facile soluzione. A tal proposito è necessario partire dall’analisi della normativa in materia e precisamente dalla Legge del 18 aprile del 1975 artt.li 20 e 20bis.
L’art. 20 della suddetta legge statuisce che “la custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza”.
Da tale norma possiamo dedurre che la custodia diligente dell’arma è finalizzata a garantire la sicurezza pubblica. Questa affermazione è rilevante, perché fa capire come l’onere di portare un’arma non sia solo una questione privata, ma riguarda essenzialmente la sicurezza della collettività.
Il legislatore quando usa il termine “sicurezza pubblica” intende la tutela dell’incolumità fisica delle persone e la prevenzione dei reati in generale.
E’ palese peraltro che l’arma deve essere custodita non solo quando la si porta, ma anche quando viene depositata presso la propria abitazione.Pur nella sua evidente chiarezza la suddetta norma, tuttavia non prevede quali siano le modalità con la quali le armi e le munizioni debbono essere custodite, cioè se deve essere tenuta in cassaforte o depositata in un cassetto o altro. Il legislatore, pertanto, non ha voluto elencare le modalità antifurto da adottare perché dipendono dal contesto ambientale.
Dipende cioè dal luogo in cui si vive, dalla tipologia di casa e dalle persone con cui conviviamo. Per altro verso l’art. 20 bis prevede che “chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni”.
Ed ancora al secondo comma si statuisce che “chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcune delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria”.
Nella sua apparente chiarezza la predetta norma, come quella precedente, non elenca quali siano le “cautele necessarie” da applicare per impedire che la nostra arma diventi un pericolo reale per l’incolumità pubblica. Si potrebbe dire che il legislatore del 1975 pur regolamentando, o cercando di regolamentare, una materia delicata come quella del controllo e possesso delle armi e munizioni, con volontà “pilatesca”, lasci ampi margini di discrezionalità sia ai possessori di armi sia ai giudici che dovranno di volta in volta valutare se vi siano gli estremi per ravvisare il reato di omessa custodia di armi.
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte statuito in riferimento alla materia che ci occupa fornendoci delle indicazioni necessarie per la corretta custodia delle nostre armi. A questo punto è necessario applicare la fattispecie normativa precedentemente trattata a noi cacciatori.
E’ opinione ormai consolidata che i nostri fucili da caccia debbano essere custoditi presso le nostre abitazioni (o altro luogo in cui abbiamo denunciato il possesso delle armi) con diligenza e per far ciò molti cacciatori si sono dotati di armadietti di sicurezza blindati.
Tutto ciò è naturalmente corretto, ma non è sufficiente.
Le misure anti impossessamento o anti furto devono essere tali da non permettere a soggetti terzi di appropriarsi “agevolmente” delle nostre armi. Ciò significa che se le chiavi del nostro armadietto blindato vengono lasciate inserite nella serratura o vicino all’armadio stesso ovvero in luogo accessibile a tutti, in caso di furto o impossessamento del fucile, con ogni probabilità, verremo denunciati per omessa custodia di arma perché abbiamo permesso, nei fatti, al soggetto terzo di appropriarsi del nostro fucile con estrema facilità.
E’ necessario pertanto nascondere in un posto sicuro le chiavi del nostro armadietto portafucili, debitamente chiuso a chiave, specialmente se in casa ci sono minori che molto spesso sono attirati ed incuriositi dalle armi. Per maggiore zelanteria, consiglierei di chiudere a chiave anche la stanza in cui è presente l’armadietto blindato quando non si è in casa.
I suddetti accorgimenti e consigli, oltre ad essere necessari per ottemperare alle disposizioni di legge precedentemente citate, rappresentano norme di buon senso che ogni cacciatore o possessore di arma dovrebbe regolarmente adottare.
Detto ciò i problemi più gravi si realizzano quando trasportiamo l’arma al di fuori dalla nostra abitazione.Quante volte ci è capitato di uscire alle prime ore del mattino per recarci sul posto di caccia e, prima di giungerci, ci fermiamo al nostro solito bar per gustarci un buon caffè e per scambiare due chiacchiere con gli altri cacciatori? Questo piccolo gesto rituale che ognuno di noi sistematicamente compie può nascondere numerose insidie.
Una semplice tazzina di caffè può trasformarsi in un sorso di cicuta! Cari amici sono decine i casi da me trattati sull’argomento e vi posso assicurare che un semplice caffè, per molti, ha rappresentato una sospensione di anni della propria licenza di caccia. Molto spesso infatti usciamo dalla nostra automobile lasciando il fucile e le cartucce incustodite, sicuri (non lo siate mai) che in soli cinque minuti, a prima mattina, nulla possa accadere.
Dopo aver bevuto il nostro caffè usciamo dal bar e ci rechiamo tranquillamente verso il nostro veicolo e constatiamo che qualche ceffo ha rotto il vetro del finestrino ed ha rubato fucile e cartucce.
A questo punto celermente denunciamo l’accaduto per furto del fucile e delle cartucce e contestualmente ci denunciano per omessa custodia di arma e munizioni. A nulla varranno le nostre giustificazioni sull’aver chiuso l’auto a chiave ed essersi allontanato solo per cinque minuti. A riprova di ciò la Suprema Corte, più volte intervenuta in fattispecie analoghe al caso trattato, con sentenza del 2004 n. 24271, ha statuito che “non può ritenersi diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in una vettura a porte chiuse”.
La Cassazione infatti ha ritenuto che lasciare un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata integra, senza dubbio, gli estremi del reato contestato, sussistendo la possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata per violazione dell'obbligo giuridico di usare le necessarie cautele.
Tutto ciò peraltro si aggrava nel caso in cui la zona in cui abbiamo parcheggiato la vettura è un luogo con alto tasso di delinquenza abituale. E’ del tutto evidente pertanto che l’automobile, certamente, non è un luogo sicuro per la custodia delle nostre armi perché si può facilmente rompere un cristallo e accedere all’interno dell’abitacolo.
Ciò detto, quando vi recate a caccia con la vostra automobile e non volete rinunciare al vostro meritato caffè, o lasciate il vostro compagno di caccia nella vettura e vi recate uno per volta nel locale, oppure portatevi con voi l’arma all’interno del bar, rigorosamente scarica e chiusa in apposita custodia.
E’ evidente, cari amici, che non sia assolutamente il caso di rischiare una denuncia nonché la sospensione o addirittura la revoca del porto d’armi per una nostra semplice disattenzione.
In bocca al lupo
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Gentilissimo Avvocato, il mio quesito è un po' diverso. Ho smarrito una carabina di quelle a pallini regolarmente denunciata, e probabilmente buttata da mia moglie nel cassonetto dell'isola ecologica della nostra città scambiata per un ferro arrugginito durante la pulizia periodica di un magazzino (l'arma infatti era rotta e arrugginita). Mi sono "autodenunciato" ed ho già ricevuto dalla questura il preavviso della sospensione o revoca del porto d'armi, ma a me questo interessa relativamente. Ho paura di quello che rischio penalmente come il carcere per esempio. Può rassicurarmi? Grazie mille, Claudio da Claudio
08/11/2016 11.30
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Gentilissimo Avvocato Vorrei sapere se lasciato incustodito il fucile da caccia senza otturatore e gruppo grilletto si configura ugualmente il reato di omessa custodia di arma. grazie per la risposta
da Riccardo
25/10/2015 6.47
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Dovevi dire a quel personaggio se durante la tua assenza si metteva lui di guardia alla macchina,con dentro il fucile. da Target
25/10/2014 6.19
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Lunedì scorso sto andando a caccia in provincia di Piacenza . Ore 6,30 mi fermo ad un bar vicino a Verza 2 km dal capoluogo porto il mio fucile scarico e nel fodero a spalla per bere un caffè . Mi ha fermato un ufficiale di PS (3 stellette o simile) che davanti a 4 poliziotti mi ha tenuto una lectio magistralis sul fatto che non POTEVO entrare in un locale pubblico con l'arma . ...... Ho ascoltato ,annuito , detto che avrei fatto tesoro dei suoi consigli . Rischiavo il penale sosteneva l'ignorante ed incompetente personaggio . L'ho mandato a quel paese col pensiero è ho concluso che tante volte un italiano in divisa diventa un pirla arrogante . Forte con i 'deboli' ma inutile ed imbelle con i delinquenti .
da Alberto
24/10/2014 15.59
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI X Lone wolf : Se il PD ti serve anche in periodo di caccia chiusa( es. per gare cinofile o di tiro a volo ecc.), invia domanda di rinnovo con relativi documenti e fotocopia del PD, due mesi prima della scadenza, l'originale del PD lo consegnerai al ritiro di quello nuovo. da target
11/10/2014 7.15
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Buonasera a tutti anche se non è di questo che tratta questo articolo spero che qualcuno mi sappia dire quanto tempo prima della scadenza è possibile presentare i documenti per il rinnovo del porto d'armi per uso venatorio,in quanto ho sentito pareri molto discordanti.Grazie ed in bocca al lupo a tutti gli amici che vorranno rispondermi!!
da Lone wolf
06/10/2014 18.08
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI di solito vado a caccia da solo; ho un'autovettura con sistema di antifurto/sicurezza integrato da controllo satellitare; se ci monto, nel bagagliaio e fuori dalla vista, un idoneo armadio blindato certificato posso lasciargli dentro il fucile, per andarmi a prendere un caffè, senza incorrere in abbandono dell'arma? Grazie. da marco
19/09/2014 18.19
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI BUONGIORNO AVVOCATO VOLEVO FARLE UNA DOMANDA MIO PADRE L ANNO SCORSO A SUBITO UN FURTO IN APPARTAMENTO è SI SONO PORTATA VIA LA FUCILIERA CON FUCILI GLI ANNO RITIRATO IL PORTO D ARMI LUI A FATTO RICORSO PAGANDO ALL AGENZIA DELL ENTRATE SE NN ERRO 400 EURI MI SA DIRE ORA COSA SUCCEDE A MIO PADRE ? GRAZIE DI CUORE IN ANTICIPO da NICOLA
04/09/2014 9.01
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI con le armi non si può scherzare -- non si deve lasciare il fucile in auto è scritto anche sul porto d armi visto che i cacciatori son mal visti da molti per metterci nei guai basta una persona che voglia anche solo farti un dispetto e ti mette nei guai per sempre --- non abbandoniamo mai le armi io vado a caccia da 40 anni e non ho mai abbandonato le armi in auto la legge va rispettata in tutti modi e cosi andrà sempre bene da franco
31/07/2014 18.18
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Buonasera gentilissimo Avvocato. Potrei sapere cosa rischia un mio amico che durante una battuta di caccia ha ferito colpendolo ad una spalla un compagno. Mi hanno detto incauto maneggio,lesioni colpose gravi,violazione delle norme di condotta in ambito venatorio. Altro non so. Rischia la revoca del porto d'arma o cos'altro. Tornerà mai a caccia. da P.G.
20/06/2013 20.30
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Buonasera a tutti,avrei bisogno di un chiarimento in merito ad un incidente di caccia accaduto ad un mio amico: durante una battuta ha ucciso un fagiano ,per andarlo a recuperare ha appoggiato l'arma ad un albero non prima di averla messa in sicurezza. Appena tolto il volatile dalla bocca del cane ha visto che l'altro suo cane urtava il fucile che nel cadere perdeva la sicura e la rosata dei pallini (lui era a circa 18-20metri) lo in estiva colpendolo al viso. Gli agenti della p.s intervenuti al pronto soccorso gli hanno detto che rischia la denuncia per omessa custodia dell'arma e/o la mancata messa in sicurezza della stessa. La mia domanda e' come sia possibile cio' visto che il fucile era stato messo in sicura al 100% e se era omessa custodia non sarebbe stato investito dalla fucilata. Grazie in anticipo da valerio
03/01/2013 20.20
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI CARO AVVOCATO HO LETTO IL SUO ARTICOLO MA NON SONO D'ACCORDO SULLA PRIMA PARTE E D'ACCORDISSIMO POICHE' E' LEGGE LA SECONDA PARTE, NON ESISTE NESSUNA LEGGE CHE OBBLIGA UN DETENDORE DI ARMI A MUNIRSI DI UN ARMADIO BLINDATO LA LEGGE DICE SOLO DI DETENERE LE STESSE IN MODO DILIGENTE AFFINCHE' NESSUN MINORENNE O PERSONA NON IDONEA AL MANEGGIO DELLE STESSE Custodia di armi SEZ. 1 SENT. 04792 DEL 22/05/97
L'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 impone l'obbligo ai possessori a qualsiasi titolo delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge (armi e munizioni da guerra ed armi e munizioni comuni da sparo) di custodirle con ogni diligenza ai fini della sicurezza pubblica. Poiché la legge non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite, il concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è rimesso, quindi, di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice di merito; d'altra parte una tale interpretazione trova riscontro nell'art. 20 bis della citata legge, che, per la più grave ipotesi dell'impossessamento di armi da parte di un minore per omessa custodia delle stesse, richiede espressamente che l'impossessamento sia avvenuto "agevolmente", confermando così che deve escludersi la esistenza del reato quando per l'impossessamento sia necessario porre in essere una condotta particolare diretta a superare gli accorgimenti e le misure adottate dal possessore per la custodia dell'arma. (Nella fattispecie si trattava di detenzione di una pistola custodita in un armadietto chiuso a chiave, ed il figlio dell'imputato era riuscito ad impossessarsi dell'arma svellendo la parete posteriore dell'armadietto medesimo. Il pretore aveva condannato l'imputato ravvisando la violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 20 della legge n.110/75; la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza per insussistenza del fatto, enunciando il principio di cui in massima).
Nota: Massima sostanzialmente corretta che ancora una volta mostra come la Cassazione, pur talvolta errando, sia costretta ad intervenire per reprimere eccessi stravaganti di pretori che vedono rosso (o forse verde) solo a sentir parlare di armi.
da ALESSANDRO
24/05/2012 15.26
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI come sempre in italia si punisce col processo all'intenzione e non il fatto compiuto.non si cerca di prevenire o arrestare chi commette un furto,ma si punisce chi ,in quanto ONESTO CITTADINO (diversamente non potrebbe detenere armi),ha suo malgrado subito un furto da parte di CRIMINALI!!!siamo dei pagliacci!!!!
da emanuele
22/04/2012 17.48
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Caro Avv. Luca, ho letto il suo commento, ma vorrei aggiungere qualcosa. Diversi Commissariati di P.S. obbligano i cacciatori a custodire le armi in armadi blindati. E' un abuso. La Legge impone al detentore delle armi, di evitare che le stesse vengano in possesso di minori o persone incapaci. La Corte di Cassazione ha precisato, ovviamente su ricorsi specifici, che è manovra sufficiente riporre l'arma dentro l'armadio della stanza da letto, armadio munito di serratura, o riporlo sopra l'armadio. Faccio presente che il ladro, per entrare in un'abitazione, solitamente forza una porta blindata. E mica possiamo blindare l'appartamento. Ed ancora, sono stati effettuati furti in armerie ed anche presso caserme dell'Esercito. Se le rubano Amen, compreremo altre armi, ma non possiamo finire anche sotto processo. Cordiali saluti.
da Angelo
26/03/2012 12.19
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Salve,le notizie che l avv.luca cecinati ci ha dato sono utili a tutti coloro che non sanno nulla in materia di armi,infatti un evento del genere è capitato a roma ad un socio del mio circolo di caccia,la persona stava andando a caccia e si era fermato ad una stazione di servizio sul g.r.a per fare colazione.All' uscita del bar viene fermato da una volante di p.s. e gli chiede i documenti della macchina, lui in buona fede gli da il porto d armi.A quel punto gli agenti gli contestano l abbandono dell arma, è inutile spiegargli che è stato solo per un caffè e l auto era chiusa con antifurto.Viene portato in comm. ed è stato denuncito. Attenzione a lasciare la macchina incustodita con i fucili specialmente quando ci rechiamo nei ristoranti,io mi porto dietro la mia arma scarica e in custodia.Un altra cosa quando siete al volante e avete le armi a bordo NON bevete ,se avete superato il limite diventa penale..okkio!!!!!! un saluto da redmax
09/11/2011 11.01
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI roberto volevo dirti che le armi non ce bisogno che le rubino ai cacciatori dalle loro abitazioni,ma basta farsi un giro in certi posti e ti accorgi che certi exstra comunitari portano in italia tante di quelle armi che tu non hai un'idea,percio non prendertela e non prendetevela sempre con i cacciatori che non vi hanno tolto gli occhi,ma semmai arricchiscono il paniere dello stato,e e le varie associazioni anti caccia. poche parole a buon intenditor. una buona serata a tutti i lettori. da paolo
07/10/2011 20.01
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Caro mart, hai mai pensato che forse i banditi e delinquenti scorrazzano e fanno rapine con le armi che hanno rubato ai cacciatori che come te lasciano i propri fucile in bella vista sulla propria auto aperta (o anche no ma rompere un vetro è cosa da ragazzi) mentre sono a fare colazione o a pranzo?
da Roberto
30/09/2011 22.53
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI scusate " prepotenti" ... da mart
11/03/2011 11.15
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI mentre banditi e delinquneti scorazzano armati in lungo e in largo ... noi se andiamo al bar e lasciamo l'arma in auto rischiamo il penale!!!!! IN AUTO CHE E' UN LUOGO PRIVATO E INVIOLABILE! ma questa è l'assurda legge sulle armi ... solo in Italia ... ovviamente! Il bello che se arriva il "figo" di turno in divisa ti tratta come una pezza da piedi ... alla stregua di un comune delinquente! fate voi... se questo è stato di diritto... si dei protenti! da mart
11/03/2011 11.14
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Mi associo ai complimenti, vorrei sapere se legare i fucili con una catena agganciata alla fuciliera e chiusa con un luccetto è sufficente per non incorrere nella mancata custodia in caso di furto degli stessi, logicamente con le chiavi del lucchetto ben nascoste.Grazie da Antonio Galluzzi Maremma
18/02/2011 12.21
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Complimenti e grazie Avvocato Luca Cecinati per il suo prezioso contributo. Marco da Marco Fabbri Caccia +
18/02/2011 11.44
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Egregio Avv. Cecinati, dopo la mia giornata di caccia al capanno mi sono recato all'auto per caricare i richiami e il fucile, ma ho dimenticato il fucile nella custode, scarico appoggiato all'auto. Sono arrivato a casa mi sono accorto subito dell'accaduto, e immediatamente sono ritornato sul posto, ma il fucile non c'era più. E' stato trovato da cacciatori nel luogo dove avevo desritto ai carabinieri nella denucia di smarrimentoche. Mi hanno tolto i fucili che detenevo a casa ,relative cartucce e il Porto d'Armi per non Idoneità. Sono un cacciatore da quaranta anni e non ho mai commesso un inflazione, sia nella caccia che nella guida, al codice penale sono pulito, è possibile non tener conto di questo Grazie da Massimo
27/12/2010 10.43
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI X nicola monte argentario,non mi risulta che nelle zps vi sia il divieto di trasporto armi:mentre per le aree naturali protette(parchi)si deve chiedere l'autorizzazione al presidente del parco. da hunter.ss
09/12/2010 18.26
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI leggendo una rivista specializzata di armi ho trovato un servizio che trattava il divieto trasporto delle armi nelle aree naturali protette, ho girato qua e la su internet cercando di approfondire l'argomento e ho visto che il divieto c'è anche nelle Z.P.S. ORA IL PUNTO è CHE MONTE ARGENTARIO PROVINCIA DI GROSSETO è UNA Z.P.S. e al suo interno esiste anche una Z.P.M., NOI CHE CI VIVIAMO E CI ANDIAMO A CACCIA RISPETTANDO IL CALENDARIO VENATORIO come ci dobbiamo comportare, ringrazio in anticipo per eventuali risposte chiarificatrici.
da nicola monte argentario
07/12/2010 15.54
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Egregio Avv.to Cecinati,approfittando della sua cortesia e pazienza,volevo sottoporle un quesito; io ed i miei amici cacciatori,siamo soliti partire la mattina prima della preapertura alle tortore per nostro diletto,con noi portiamo le armi, ovviamente scariche, nel fodero e chiuse nel bagagliaio della macchina.Possiamo,per questo, essere accusati di atteggiamento prossimo alla caccia?Nel ringraziarla anticipatamente,Le invio i miei più cordiali saluti. da hunter.ss
28/11/2010 12.38
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Egr. sig. Mirelli se mi invia il suo indirizzo e.mail Le risponderò tramite posta elettronica. Cordialità da avv.luca cecinati
23/11/2010 19.52
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Salve avv.Cecinati,ho un quesito da porle. Mio zio è morto circa 20 gg fa,lasciando in eridità del figlio e di mogli e figlia un fucile,ora per non incorrere in irreparabili errori,le chiedo questo: 1)mio cugino a sua volta,vorrebbe cedere il fucile ad un suo conoscente titolare di regolare porto d'armi,ma non sa come comportarsi,nel senso,che essendo sprovvisto di porto d'armi quali sono esattamente i modeli e le prassi da fare per non incorrere in sanzioni e sequestri? 2)pochi gg prima della sua morte mio zio aveva compilato il modulo di cessioni tra privati e firmato il tutto,questo modello è valido è possibile portarlo in caserma ed effettuare relativa cessione oppure va il tutto ripetuto? Attendo impaziente risposte ad entrambi i quesiti. saluti. da Dott.Mirelli
22/11/2010 14.15
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Le armi comuni da sparo sono infine quelle indicate nell’art. 2 della legge n. 110/1975. L’inserimento di un’arma (prototipo o modello) nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo di tale arma. Il mancato inserimento o il rifiuto di inserimento nel catalogo, invece, non pregiudicano la facoltà da parte del giudice di valutare in concreto, sulla scorta delle specifiche caratteristiche tecniche (e quindi anche mediante il supporto di un accertamento peritale), se l’arma oggetto di esame debba essere qualificata da guerra, tipo guerra o comune da sparo. A fortiori se esiste un provvedimento di rifiuto illegittimo, tale provvedimento può essere incidentalmente disapplicato dal giudice secondo le regole ordinarie. È infine da rimarcare ancora una volta l’assoluta irrilevanza ed inefficacia delle prescrizioni di utilizzo di un determinato tipo di munizionamento, come nel caso delle prescrizioni relative a taluni revolver in calibro 9 mm parabellum, secondo cui tali armi potrebbero essere impiegati solamente con munizioni recanti il proiettile in piombo privo di blindatura. Non si possono concludere le presenti considerazioni senza menzionare una recente decisione della S.C. del 2008 (Sez. 1, n. 19413 del 22/04/2008, Tofani), successivamente, cioè, alla pronuncia dell’annotata sentenza. In tale pronuncia la Corte, chiamata a giudicare il caso di un appartenente della Polizia di Stato accusato di detenzione illecita di munizioni in calibro 9 x 19 (9 mm parabellum), perché eccedenti quelle ordinaria dotazione, ha affermato che “il munizionamento cal. 9 x 19 non può non considerarsi munizionamento da guerra (in tal senso anche Cass., sez. I, 9.04.2004, n. 21611) dappoiché utilizzato per le armi in dotazione alla Polizia di Stato, le cui caratteristiche sono quelle descritte e riportate dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1, comma 1, articolo che reca la rubrica «Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra»”. Al fine di meglio apprezzare l’assoluta erroneità di tale pronuncia (di palmare evidenza dopo quanto sin qui rilevato) si noti che il precedente giurisprudenziale richiamato (pronuncia “Tuccimei”, citata), non solo si occupava di tutt’altra fattispecie (una cartuccia cal. 9 corto ad espansione e non di munizioni d’ordinanza, certamente a struttura ordinaria), ma ribadiva l’indirizzo ritenuto consolidato, originato dalla più volte citata pronuncia “Campanella”, espressamente menzionata, secondo cui sono munizioni da guerra solo ed esclusivamente quelle indicate nell’art. 2, comma 4°, della legge n. 110/1975. Tralasciando il fatto che le munizioni ad espansione non possono essere considerate da guerra per le ragioni sopra diffusamente esposte, resta il fatto che il richiamo operato dalla recente pronuncia al precedente della “Tuccimei” si palesa del tutto incongruo, atteso che tale pronuncia si rifaceva ad un principio del tutto opposto, che – se correttamente applicato – avrebbe dovuto portare ad una decisione conforme a quella della pronuncia “Campanella” ed alle successive con conseguente riqualificazione del fatto in quello di detenzione illegale di munizioni comuni da sparo previsto dall’art. 697 C.P.. È allora impossibile esimersi dal rilevare, in relazione alla citata recente pronuncia, come qualche Sezione della Corte di Cassazione navighi ancora tra incertezza e confusione a fronte del coerente ed esatto indirizzo introdotto dalla pronuncia “Campanella”, il cui contenuto (pur richiamato attraverso la decisione “Tuccimei”) è servito per affermare in concreto l’esatto contrario. Nel richiamare, perciò, le considerazioni qui inizialmente espresse, occorre sottolineare ancora una volta l’assoluta rilevanza della decisione che si annota, proprio perché è la prima volta che vengono puntualizzati, sulla base di “paletti” fermi e inconfutabili, i principi di diritto da applicare nella materia trattata. E non è questa una presunzione di chi ha annotato la decisione, perché questa, nel rivisitare criticamente gli orientamenti in materia, ha fatto riferimento anche a principi di diritto in buona parte espressi dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche se talvolta smarriti come è accaduto con riguardo alla decisione appena richiamata. È perciò fortemente auspicabile che la S.C. possa recuperare coerentemente i principi esatti, chiaramente delineati nella sentenza dal Presidente del Tribunale di Lanusei in funzione di GUP, destinata ad assolvere un’efficace funzione di stimolo nella prospettiva di vedere quanto prima corretti gli errori del passato ed il consolidamento di una esatta e coerente linea giurisprudenziale. Biagio Mazzeo Sost. Procuratore della Repubblica in Genova da Andrea P.
13/11/2010 3.07
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI L'offensività del munizionamento da guerra però è limitata rispetto al munizionamento comune: la blindatura totale delle palle da guerra serve proprio a limitare i danni sul bersaglio umano rispetto ad una palla in piombo nudo o parzialmente camiciata. Quanto alle altre (perforanti, traccianti, incendiarie e così via), hanno tutte delle destinazioni specifiche. Quelle espansive sono precluse ai militari ma non ai civili (che possono utilizzarle per la caccia). Quelle esplosive sono vietate a tutti e basta. Certo però che è folle considerare le palle completamente blindate da guerra solo perchè gli eserciti sono obbligati ad usarle, come ancora qualcuno asserisce in riferimento al .223 ed al .308 e come il ministero ha effettivamente imposto al 9 Luger. E' scontato per tutto il resto (opinabile giusto per le traccianti, secondo me, ma la legge è legge).
da Francesco
13/11/2010 3.01
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI All'avv. Luca Cecinati vorrei chiedere un parere sulla legge 185/90 e sul tormentato cal.9 mm Parabellum, ora mai siamo cittadini Europei e a tal proposito siamo tutti sulla stessa barca in fatto di leggi e norme, non è discriminante proibire al mercato civile Italiano tale calibro? sè un cittadino dell'unione Europea dove tale calibro è libero vuole andare a sparare con la sua arma in cal.9 mm Parabellum in un terreno di sua proprietà in Italia deve comprarsi un'altra arma?, questo cittadino magari rischia di essere arrestato per possesso e porto d'arma da guerra? è una vergogna! tali disaggi e situazione si creano solamente in Italia, troppo potere di leggiferare hanno questi funzionari del Ministero degli Interni, che fanno il bello e il cattivo tempo sulle catalogazioni delle armi, tanto è vero che si è pronunciato un giudice con tanto di perizie balistiche, dimostrando l'incontrario di quanto asserito da tali funzionari del Ministero degli Interni che ancora ad'oggi considerano il cal.9 mm Parabellum munizione da guerra, questo è uno Stato di Polizia e non più un paese democratico e civile. da Francesco
13/11/2010 2.54
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Spett.le Avv. Luca Cecinati non è, e non era, assolutamente mia intenzione non credere in ciò che ha detto.. Le ho chiesto questo chiarimento perchè mi sono ritrovato due notizie molto contrastanti tra di loro, e non avendo trovato riferimenti di legge a riguardo sono rimasto nel dubbio. Ecco il perché della mia domanda. Con ciò la ringrazio per aver avuto la pazienza di rispondere alla mia domanda... Cordiali saluti... da Peppe
08/11/2010 15.10
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Avv. Luca Cecinati Le volevo chiedere una semplice curiosita inerente a quello che ha scritto. Lei dice: "oppure portatevi con voi l’arma all’interno del bar, rigorosamente scarica e chiusa in apposita custodia." Io sapevo che non si può accedere in qualsiasi luogo pubblico con un arma, anche se essa è rigorosamente scarica e riposta all'interno della propria custodia. Ritengo che anche un bar, un supermercato o un semplice negozio si possa considerare un luogo pubblico. Lei è sicuro che non andiamo incontro a qualche sanzione penale accedendo in una di queste attivita che ho sopra elencato.? Cordiali saluti... da Peppe
06/11/2010 9.49
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Mi chiedevo se lasciare in auto, a custodia delle armi, un maggiorenne non munito di porto d'arma possa essere sufficiente? da Gian Paolo
05/11/2010 16.03
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Grande avvocatocb, questa rubrica, al pari di alcuni ottimi forum, consente, ai tanti appassionati della caccia, di tenersi aggiornati sullo scibile di questo mondo, il quale, vessato com'è dalle tante critiche, normative, ecc. non può prescindere attualmente da una conoscenza profonda di tutti gli aspetti che la caratterizzano, di natura tecnica, normativa, etica, naturalistica e quant'altro! Le nuove leve di cacciatori (e per fortuna ce ne sono), grandi frequentatori della rete, avranno certamente un canale informativo in più, per prevenire anche le problematiche di ordine normativo, cui spesso si va incontro, causa le solite leggi approssimative e, ancor peggio, i frequenti quanto biechi atteggiamenti dei soggetti preposti al controllo sull'applicazione delle stesse! Grazie per il servizio e la dedizione di uno di noi. da ecohunter
04/11/2010 12.58
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI i suoi consigli sono ottimi avvocato, secondo me chi lascia un arma in macchina senza nessuno che controlli è una persona con poco senso di responsabilta, quindi va punita. da francesco
04/11/2010 9.19
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI REDAZIONE BIGHUNTER MAGAZINE. Commento rimosso. da avvocatessa
04/11/2010 8.53
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Re: OMESSA CUSTODIA DI ARMI Prfetto avv. Cecinati il dubbio che mi assale e che tantissimi colleghi cacciatori non fanno tesoro dei consigli gratuiti,e vero che son cavoli propri ma alla fine con tali comportamenti screditano le qualità intellettive di tutti noi. doverosi saluti. da gianbottaccio
03/11/2010 0.36
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