Con l’avvicinarsi della nuova stagione venatoria il cacciatore è impegnato al disbrigo di alcuni incombenti ed in special modo al pagamento delle tasse nonché alla scelta dell’assicurazione obbligatoria per l’esercizio venatorio. Con il presente parere si cercherà di fornire alcune brevi considerazione in materia di assicurazioni venatorie.
Va preliminarmente sottolineato che non verrà fornita alcuna indicazione valutativa sulle numerose assicurazioni che forniscono copertura al cacciatore poiché l’intento di questo parere è quello di permettere ad ogni cacciatore di saper leggere e capire la propria assicurazione nonché i massimali previsti dalla stessa.
La legge quadro sulla caccia, legge 157 del 1992, prevede che i “cacciatori devono munirsi di copertura assicurativa:
- per responsabilità civile da uso di armi per attività venatoria, con massimale di almeno 1.000.000.000 per sinistro, di cui 750.000.000 per persone danneggiate e 250.000.000 per danni ad animali e cose;
- per infortuni connessi ad attività venatoria, con massimale di almeno 100.000.000 per morte ad invalidità permanente.”
La copertura per la responsabilità civile risponde alla stessa logica della R.C.A. obbligatoria per le autovetture. L’attività venatoria infatti è un attività che, pur nel rispetto delle regole civili e di legge, si esercita con un arma da fuoco e conseguentemente è necessaria e doverosa una copertura assicurativa nei confronti dei terzi. Tutte le compagnie di assicurazioni presenti sul mercato rispettano i parametri imposti dalla legge e conseguentemente la R.C.T. non pone alcun problema di tipo valutativo.
Tuttavia oltre alla responsabilità civile ogni assicurazione di caccia prevede anche una polizza infortuni connessa all’attività venatoria e ciò rappresenta il punto fondamentale del presente parere. Le assicurazioni venatorie purtroppo non sempre coprono realmente il danno subito dal cacciatore.
Quando stipuliamo la nostra assicurazione per la caccia che comprende R.C.T. ed infortunio siamo convinti di essere coperti per tutti gli infortuni che subiamo a caccia.
Purtroppo non sempre è così!
Prendiamo ad esempio un’assicurazione base per l’attività venatoria ed analizziamo i massimali previsti in caso di infortunio: € 52.000,00 per morte ed invalidità permanente; € 15 diaria per degenza; € 15 diaria per applicazione di apparecchio gessato.
Se date un'occhiata ai massimali previsti dalla vostra polizza vi accorgerete che vicino al massimale previsto per infortunio (di solito € 52.000,00 per morte o invalidità permanente) c'è un franchigia assoluta del 5 %. Cosa significa la franchigia assoluta del 5 %? Rappresenta la percentuale non risarcibile dalla compagnia assicurativa.
Ma andiamo con ordine al fine di permettere al lettore cacciatore di potersi districare in una materia non agevole. Il grado di invalidità permanente viene quantificato sulla base di apposite tabelle, in una percentuale da applicarsi sulla somma assicurata per il relativo rischio. Il risultato che si ottiene costituisce l’entità dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore. Normalmente le tabelle di riferimento sono due: la prima relativa alle assicurazioni private, la seconda prevista dalla Legge degli Infortuni sul lavoro (Dpr numero 1124 del 30 giugno 1965), conosciuta come tabella Inail.
La percentuale naturalmente sarà diversa in base all’infortunio riportato dal cacciatore durante la giornata di caccia.
Faccio un esempio per spiegarmi meglio.
Durante l'ultimo giorno di caccia della passata stagione venatoria un cacciatore per superare un muretto a secco si è infortunato al malleolo.
La diagnosi esatta è stata "infrazione del malleolo sx" . Giunto nel mio studio legale per la consulenza mi ha raccontato l'accaduto e dopo aver visto la sua assicurazione nonché i massimali previsti gli ho immediatamente comunicato che purtroppo avrebbe ottenuto solo la diaria per il gesso poiché l’infrazione del malleolo non superava la “barriera” prevista dalla compagnia assicurativa del 5 %
L’amico cacciatore, ovviamente deluso, ha ottenuto infatti solo la diaria per il gesso. Quando si prevede una franchigia nel caso di infortuni significa che l'assicurazione copre solo se il danno è superiore alla franchigia prevista.
Facciamo un esempio:
massimale previsto per l'infortunio: 52.000 per morte o invalidità permanente
5% di franchigia assoluta. Se a caccia riporto un infortunio devo valutare il danno che ho subito. Tale danno può comportarmi un'invalidità permanente che va valutata in sede medico legale. Il famoso "colpo della frusta" ad esempio comporta un'invalidità permanete che va dal 0,5 al 2 % di invalidità secondo le suddette tabelle di riferimento. Supponiamo che durante una giornata di caccia cadendo riporto un “colpo della frusta”.
Il danno subito non sarà indennizzato dall'assicurazione perchè il danno permanente riportato (0,5 - 2% invalidità permanente) non raggiungerà la franchigia del 5 % prevista dalla mia polizza.
Se invece durante la giornata di caccia cadendo riporto la rottura di due costole della spina dorsale in quel caso subirò un danno di circa il 10% di invalidità permanente. In quel caso l'assicurazione dovrà risarcirmi il danno perchè ho riportato un invalidità (10% invalidità) superiore alla franchigia prevista (5%). Tuttavia il danno risarcibile sarà valutato facendo la differenza tra invalidità subita e franchigia assoluta prevista dalla polizza ( 10% invalidità - 5% franchigia = 5% percentuale risarcibile) conseguentemente al cacciatore verrà corrisposto solamente il 50% del danno subito.
A questo punto passiamo al calcolo del danno.
Dai predetti calcoli ho riportato una danno risarcibile per il 5% del massimale. Ovvero, il 5 % risarcibile va applicato al massimale di € 52,000 previsto dalla polizza infortuni in caso di invalidità permanente. Il calcolo sarà il seguente: 5% di € 52.000,00 = € 2.600,00. L’assicurazione, pertanto, mi corrisponderà € 2.600,00 per il danno subito durante la mia sfortunata giornata di caccia. Stesso ragionamento vale per la diaria prevista per il ricovero e per il gesso.
Se leggete bene i massimali previsti dalla vostra assicurazione ( che dovete portare sempre con voi a caccia insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento dell’assicurazione) per la diaria di € 15 prevista per il gesso e il ricovero si prevede che tale somma “verrà corrisposta dal 7 giorno e con un massimo di 30 giorni”.
Da ciò se ne deduce che per i primi 7 giorni di ricovero e di gesso non si riceverà alcuna diaria e conseguentemente verrà corrisposta la diaria (€ 15) dal settimo giorno fino ad un massimo di 30. Facendo un esempio semplice se mi fratturo la gamba e mi viene applicato il gesso per 60 giorni il massimo di diaria che l’assicurazione mi corrisponderà sono 24 giorni.
Cari amici spero di essere stato chiaro anche se mi rendo conto che la materia è problematica per chi non è del ramo e spero almeno di avervi fornito qualche piccolo ragguaglio sulle assicurazioni venatorie. Detto ciò vi invito alla massima prudenza a caccia ed a rispettare i colleghi cacciatori tenendo sempre ben presente che la caccia è passione ed amore per la natura e va vissuta nel massimo della sicurezza per se e per gli altri.
In bocca al lupo
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