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27/04/2016 

VIGILANZA VOLONTARIA OGGI* - STATUS GIURIDICO E DIFFERENZA TRA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE VOLONTARIE E QUELLE DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA

Al fine di contribuire nell’azione di informazione corretta in merito allo status ed ai poteri in capo alle guardie particolari giurate volontarie delle associazioni rispetto alle guardie particolari giurate degli istituti di vigilanza, corre l’obbligo di puntualizzare ed evidenziare i principali aspetti distintivi alla luce dell’attuale quadro normativo.

1. Le guardie particolari giurate volontarie possono essere nominate esclusivamente nei sottoelencati settori, in applicazione di specifiche leggi di riferimento:

Vigilanza Venatoria (Legge n. 157/1992 e leggi Regionali di riferimento);
Vigilanza Ittica nelle acque interne (R.D. 1604/1931 e leggi Regionali di riferimento);
Vigilanza Ittica nelle acque marittime (Legge n. 963/1965);
Vigilanza Zoofila (Legge n. 611/1913 e Legge n. 189/2004);
Vigilanza sui funghi, sui tartufi e sulle piante officinali (Legge n. 752/1985, Legge n. 162/1991, Legge n. 352/1993, D.P.R. n. 376/1995, Legge n. 99/1931 e leggi Regionali di riferimento).

Esse vengono nominate dal Prefetto della provincia ove svolgono le loro funzioni, ad esclusione delle guardie venatorie ed ittiche che - in applicazione dell’art. 163 del D. L.vo n.  112/1998 - vengono nominate dalla Provincia.

Per conseguire la nomina a guardia venatoria e/o zoofila bisogna frequentare specifici corsi di qualificazione della durata media di n. 100 ore e superare un esame scritto e orale dinanzi ad una specifica Commissione nominata dalla Regione competente per territorio. Tutte le guardie volontarie, inoltre, periodicamente sono tenute alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dagli enti territoriali e/o dall’organizzazione di appartenenza.

2. Esse fanno giuramento dinanzi all’Autorità Pubblica (innanzi al Prefetto quando il Decreto di nomina viene rilasciato dal Prefetto, dinanzi al Sindaco del comune di residenza della guardia negli altri casi).

3. Le guardie volontarie, limitatamente al settore operativo assegnato con il Decreto di nomina, rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali. (Tale qualifica la mantengono quando sono in servizio e limitatamente al territorio di competenza - di solito quello provinciale che comunque viene indicato nel Decreto di nomina -).

4. Le guardie volontarie vengono nominate esclusivamente su richiesta e per il tramite dell’Associazione cui appartengono le quali devono essere riconosciute a livello nazionale e/o regionale. In parole povere questo per la guardia significa che: l’organizzazione di appartenenza risulta essere una sorta di “datore di lavoro”.
(In sintesi, la guardia volontaria, in applicazione delle vigenti norme in materia di volontariato (Legge n. 266/91 e LL. RR. di riferimento), è un “dipendente non retribuito dell’associazione di appartenenza”. Pertanto è assoggettata al rispetto dei rispettivi Regolamenti Interni ed alle disposizioni emanate dai propri dirigenti).
(I Regolamenti Interni riguardanti i servizi delle guardie adottati dalle associazioni devono essere approvati dalla competente Questura ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. n. 1952/1935).

Dalla lettura di quanto sopra vediamo quali sono le sostanziali differenze tra una guardia particolare giurata volontaria ed una guardia particolare giurata appartenente agli istituti privati di vigilanza:

1. Le guardie volontarie svolgono i loro servizi di vigilanza esclusivamente per la salvaguardia di beni pubblici (che sono le risorse ambientali e naturalistiche della nazione). - Questo significa che: le associazioni (e quindi le rispettive guardie volontarie), pur conservando lo status di “enti di diritto privato”, nei fatti, le loro guardie svolgono in via esclusiva funzioni pubbliche. – A differenza delle guardie degli istituti di vigilanza che invece, si occupano della custodia e salvaguardia dei beni privati (Banche, territori agricoli, custodia immobili, ecc..);

2. Le guardie volontarie rivestono lo status di Pubblico Ufficiale (tale orientamento è evidenziato dalle norme di riferimento e da specifiche sentenze) mentre le altre sono Incaricati di Pubblico Servizio. Evidenzio che anche la formula di giuramento risulta differente (vedasi la Nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/15430.10089.D(1) REG.del15/12/2008), infatti, da un’attenta lettura della nota, risulta ben evidente la sostanziale differenza di status fra le due categorie;

3. Le guardie volontarie Ittiche e Zoofile, inoltre, in applicazione dell’art. 31 del R.D. n. 1604/1931 e dell’art. 6 della Legge n. 189/2004, sono anche agenti di polizia giudiziaria (ovviamente solo per l’applicazione delle specifiche norme di settore, quando sono in servizio e nell’ambito del territorio di competenza). Tutte le guardie volontarie, durante i loro servizi, svolgono funzioni di polizia amministrativa in applicazione dall’art. 13 della Legge 689/1981. (Detta norma stabilisce che: Gli addetti al controllo sull’osservanza delle norme per le quali sono previste sanzioni amministrative, possono effettuare l’accertamento degli illeciti amministrativi, la redazione dei verbali di infrazione, il sequestro amministrativo, l’ispezione dei luoghi e delle cose al di fuori della privata dimora – (non le perquisizioni) – ed ogni altra operazione tecnica, descrittiva e fotografica). Questo evidenzia senza ombra di dubbio che le guardie volontarie possiedono la funzione Autoritativa e Certificativa tipica dei pubblici ufficiali.      
 
4. E’ bene rammentare che nel caso in cui il pubblico ufficiale che non rivesta le funzioni di polizia giudiziaria rilevi, nella flagranza, un reato perseguibile d’ufficio (quelli venatori, ed in genere quelli ambientali, sono perseguibili d’ufficio) ha l’obbligo di sporgere denuncia (entro 48 ore) ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente alla Procura della Repubblica competente per territorio. (Questo in ottemperanza all’articolo n.° 331 del Codice di Procedura Penale). 
Se la guardia non adempie compie esso stesso reato. - In sostanza, con la Denuncia la guardia che non possiede le funzioni di P.G., avvia comunque l’azione penale. (Di quanto detto vi è ampia e consolidata giurisprudenza).

Inoltre, con la presa d’atto della Sentenza della Corte di Cassazione n.° 11606/2012, si evince chiaramente il seguente principio sancito dalla Suprema Corte circa l’applicazione da parte delle guardie volontarie dell’art. 544 bis del codice penale “maltrattamento di animali” anche in caso di violazione delle leggi sulla caccia.

Infatti, secondo la Corte di Cassazione, < “categorie, come quelle dei cacciatori, circensi, vivisettori, pescatori o degli allevatori, nel caso in cui si rendano responsabili di delitti contro gli animali, non potranno più nascondersi dietro un dito e invocare una vera e propria immunità, connessa alla natura dell’attività che essi svolgono” >.

(Diverse e contradittorie sono state le sentenze riguardanti il riconoscimento delle funzioni di P. G. alle guardie volontarie venatorie. Per citarne alcune:

- La Sentenza della Corte di Cassazione III Sezione Penale n. 174 del 02/02/2006, riconosceva le funzioni di     P. G. in ambito venatorio alle guardie volontarie;

- La Sentenza della Corte di Cassazione Sez. III n. 15074 del 27/02/2007 riconosceva alle guardie volontarie le funzioni di Pubblico Ufficiale ma non quelle di P.G., in quanto “non possono applicarsi gli artt. 55 e 57 del C. P. P.” perché le legge sulla caccia risulta essere “legge speciale”;

- La Sentenza n. 11606/2012 sopra citata quindi, stravolge la sentenza n. 15074 del 2007 (riconoscendo, di fatto, le funzioni di P. G. alle guardie volontarie venatorie).

In virtù delle chiarificazioni sopra esposte e ritenendo che le funzioni ed i poteri di tutte le guardie particolari giurate andrebbero rafforzate, bisogna comunque prendere atto che i poteri operativi delle guardie volontarie, statuiti chiaramente dalle norme vigenti di riferimento, sono a tutt’oggi considerevoli e ben diversi da quelli assegnati alle guardie giurate dipendenti degli Istituti Privati di Vigilanza.

Commenti fuorvianti dal reale quadro normativo, oltre ad essere inopportuni, possono determinare (anche indirettamente), situazioni di difficoltà operativa da parte delle guardie nonché la commissione del reato di “resistenza a pubblico ufficiale” da parte di quei cittadini che dovessero osteggiare i legittimi controlli degli addetti alla vigilanza (ai quali non possono opporsi) ritenendo che le guardie particolari giurate volontarie abbiano le stesse risicate funzioni e poteri di quelle degli istituti di vigilanza.   

Di seguito vediamo la Tabella sull’attuale stato giuridico dei variegati Corpi dello Stato, degli Enti di diritto pubblico (Regioni, Comuni e Province) ed Enti di diritto privato (Associazioni, Consorzi, Cooperative ed Istituti di Vigilanza).
 
Tabella Stato Giuridico
 
  PUBBLICO UFFICIALE AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA AGENTE DI POLIZA GIUDIZIARIA INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO
POLIZIA DI STATO SI SI  SI  
CARABINIERI SI SI  SI  
CORPO FORESTALE SI SI  SI  
GUARDIA DI FINANZA SI SI  SI  
POLIZIA PENITENZIARIA SI SI  SI  
VIGILI DEL FUOCO SI SI  SI  
GUARDIA COSTIERA SI NO  ART. 57 C. 3 C.P.P.  
POLIZIA LOCALE E PROVINCIALE SI ARTT. 3 e 5 C. 1 L. 65/1986    
FORZE ARMATE SI (P.U. MILITARE)  SOLO ART. 7 BIS L. 125/2008    
GUARDIE GIURATE VOLONTARIE ITTICHE SI  NO  SI - (ART. 31 R.D. n. 1604/1931)  
GUARDIE GIURATE VOLONTARIE ZOOFILE SI  NO  SI - (ART. 6 L. n. 189/2008)  
GUARDIE GIURATE VOLONTARIE VENATORIE SI  NO  NO? (Sentenze contraddittorie)  
GUARDIE GIURATE VOLONTARIE SUI FUNGHI, TARTUFI E/O FLORA PROTETTA SI  NO  NO  
GUARDIE GIURATE DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA e/o CONSORZI NO  NO  NO  SI
 



*A cura del Prof. Giuseppe Cava, Primo Dirigente del “Nucleo di Vigilanza ittico-faunistica, ambientale ed ecologica ITALCACCIA – ITALPESCA” della Provincia di “Barletta-Andria-Trani” e della “Città Metropolitana di BARI”.

 

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9 commenti finora...

Re: VIGILANZA VOLONTARIA OGGI*

Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr................................................................ .!

da Hah ha ahah  30/07/2016

Re: VIGILANZA VOLONTARIA OGGI*

Il giorno 14 aprile 2016 ho superato l'esame di guardia venatoria volontaria presso la regione campania, esame sostenuto dinanzi ad un questore del corpo forestale dello stato,e vorrei chidere al prof. cava, visto le opinioni contrastanti, se le suddette guardie esplicano anche funzioni di p.g. in materia di caccia e se operando con la polizia provinciale si e' accorpati a loro. Distinti saluti.

da anastasio l. canonico  02/07/2016

Re: VIGILANZA VOLONTARIA OGGI*

polizia giudiziaria per controllare cani , gatti e pesci? mi sembra esagerato !!

da Gv  29/04/2016

Re: VIGILANZA VOLONTARIA OGGI*

Penso che inforziato abbia dato un chiaro quadro della situazione reale ,il fatto è che troppe di queste figure vanno oltre il loro limitato raggio d'azione,sopratutto con i deboli e mai con i forti........poi quando si inizia a presentarsi con gradi da "primo dirigente".......ci fa capire che ci si vuole un po' mettere in mostra...........uno che al massimo avrà 20 guardie sotto di lui..........

da Lisandru  29/04/2016

Re: VIGILANZA VOLONTARIA OGGI*

Mah, non sono d'accordo. La sentenza 11606/12 afferma semplicemente che laddove la condotta si ponga al di fuori delle norme della legislazione speciale essa sarà punibile ai sensi della legislazione generale.
Non concordo affatto che venga riconosciuta dalla Cassazione, de facto, la qualifica di polizia giudiziaria alle guardie volontarie.
Invero le guardie venatorie sono previste dalla legge quadro sulla caccia (art. 27), che attribuisce loro funzioni di controllo limitatamente all'attività venatoria ma non poteri di p.g.
Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni (di controllo dell'attivita' venatoria) venga a conoscenza della commissione di un reato perseguibile d'ufficio ha l'obbligo di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria ex art. 331 c.p.p. Ma un conto è la denuncia ed altro conto è la ricerca della prova, che spetta solo ed esclusivamente a chi ha poteri di p.g. per quanto riguarda perquisizioni, ispezioni e sequestri penali del prodotto o del profitto del reato e dei mezzi per commetterlo.
Per cui la sentenza citata non dice nulla nemmeno indirettamente circa l'attribuzione di poteri di polizia giudiziaria alle guardie volontarie.
Il quadro giuridico e giurisprudenziale mi pare rimanga sostanzialmente immutato, posto che i giudici di legittimità si sono limitati ad affermare che la guardia volontaria che nell'esercizio delle sue funzioni, in questo nostro caso sulla caccia, venga a conoscenza del reato di maltrattamento lo deve denunciare ex art. 331 c.p.p. (articolo che si riferisce appunto ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio), e l'autore del reato potrà essere perseguito anche per maltrattamenti verificatisi nell'esecuzione di pratiche venatorie, posto che la deroga di cui all'art. 19-ter disp. att. c.p. si riferisce solo a condotte poste in essere in modo conforme alla speciale normativa venatoria, e che quindi condotte difformi saranno perseguibili secondo le norme generali contenute nel codice penale.
Ma in tutto ciò la guardia venatoria volontaria rimane un pubblico ufficiale.

da Inforziato  29/04/2016

Re: VIGILANZA VOLONTARIA OGGI*

le guardie ( già solo chiamarle guardie è sbagliato perchè guardie non sono) tutta la vigilanza volontaria in materia di natura dovrebbe essere soppressa perchè inutile e costosa per la collettività ... .ALTROCHè VOLONTARI SI BECCANO I SOLDINI del contribuente e poi dopo un pò di verbali passano ai provinciali ( soppressi giustamente da Renzi ma riabilitati ,,, ) . Oltre a questo servirebbe in test psicologico e dopo 5 anni di servizio per la comunità VIA PER SEMPRE aria nuova non quei vecchi decrepiti arroganti senza titolo di studio .

da FABRIZIO  28/04/2016

Re: VIGILANZA VOLONTARIA OGGI*

Primo dirigente ??cioè nessuno !guardie zoofile intervengono per gli animali d'affezione! Il professore sta un Po fuori logicamente ha salvaguardato il suo personale ! Le guardie volontarie in.nessun caso possono essere polizia giudiziaria ecco perché non.possono effettuare sequestri e perquisizioni!! Caro professore ma ci faccia il piacere !!

da Francesco  28/04/2016

Re: VIGILANZA VOLONTARIA OGGI*

Domanda, e considerazione: Queste guardie volontarie intervengono, agiscono, si occupano soprattutto di reati ambientali quali inquinamenti, discariche, ecomafie, rifiuti tossici, sversamenti di sostanze in fiumi e mari, uso di pesticidi non consentiti, interramenti di veleni, costruzioni abusive etc etc...?
...no perché parrebbe che questi controllori cacciatori alla fin fine controllassero solo se stessi in quanto unico problema fonte di reati e distruzione ambientale. Questioni di "immagine"!

da massimo zaratin  28/04/2016

Re: VIGILANZA VOLONTARIA OGGI*

Mi permetto di segnalare una dimenticanza nello specchietto ,anche polizia provinciale e locale hanno qualifiche di p.g durante il servizio ,nel comune o provincia di lavoro.......altro appunto al primo dirigente scrivente,la qualifica di Pg ,fino al grado di colonnello (primo dirigente nei corpi civili),poi viene persa.......

da Lisandru  27/04/2016
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