Si conclude ora, a marzo 2012, il travagliato ricorso al Tar che alcune associazioni ambientaliste siciliane, Legambiente in testa, avevano intentato contro la Regione in merito alla stagione venatoria 2010 – 2011. Con sentenza dello scorso 14 marzo il Tar ha annullato il calendario venatorio e il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, ritenuti entrambi illegittimi perché non sottoposti alla necessaria valutazione di incidenza, come stabilito dalla Direttiva Habitat.
Non sono stati previsti i temporanei divieti nei Siti Natura 2000. “Autorizzando la caccia nelle Zps ed in prossimità di Sic – si legge nella sentenza – (il calendario ventorio, ndr) si presta a diventare un facile strumento di elusione e violazione della normativa comunitaria”.
“Se, infatti – spiegano i giudici - in presenza della doverosa valutazione di incidenza fatta a monte e in sede di pianificazione dell'attività venatoria, può dirsi rispettata l'esigenza di ponderare gli effetti di tale attività sulle zone di Rete Natura 2000, lo stesso non può dirsi quando tale valutazione manchi. E questo perché i singoli calendari venatori, che richiamano e concretizzano quell'attività (illegittimamente) pianificata, realizzano sulle zone protette il pericolo di danno che proprio la valutazione di incidenza è chiamata a scongiurare”.
In presenza di un Piano faunistico non sottoposto alla valutazione di incidenza, devono esserlo, secondo il Tar di Palermo, i calendari venatori che autorizzano la caccia nelle zone sottoposte a tutela comunitaria. Alla luce di queste considerazioni, i giudici ritengono che debba essere annullato anche l'impugnato calendario venatorio 2009 - 2010 (in contrasto con le precedenti disposizioni del Tar, che aveva stabilito la non sottoponibilità del calendario alla valutazione di incidenza, sul presupposto della sua natura meramente applicativa). La regione è stata condannata a pagare 2 mila euro (complessivi) alle associazioni ricorrenti.