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News CacciaCampania caccia: incostituzionalità per la legge regionale 26, oggi modificata martedì 17 dicembre 2013 | | Con sentenza depositata lo scorso 13 dicembre, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità della Legge regionale sulla caccia 26 del 9 agosto 2012 censurando alcuni contenuti che la Regione aveva già corretto con le modifiche apportate alla legge il 6 settembre 2013. Di seguito le censure della Corte:
1) l’art. 5, comma 13 nella parte in cui non prevedeva che l’autorizzazione per l’impianto di appostamento fisso potesse essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell’annata venatoria 1989-1990 e, solo nel caso in cui si fosse verificata una capienza, dagli ultrasessantenni.
2) dell’art. 9, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, nella parte in cui non prevedeva che la quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale destinata a protezione della fauna selvatica dovesse essere non inferiore al venti per cento del totale;
3) dell’art. 9, comma 1, lettera c) limitatamente alle parole «ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali» (che onsentiva di destinare anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali a forme di gestione programmata della caccia);
4) dell’art. 10, comma 5, nella parte in cui prevedeva che la Giunta regionale individuasse nel piano faunistico da essa proposto al Consiglio regionale anche l’indice minimo di densità venatoria regionale;
5) dell’art. 16, comma 5 nella parte in cui non prevedeva che la Giunta regionale potesse autorizzare piani di abbattimento di animali inselvatichiti di specie domestiche solo previa verifica dell’inefficacia di metodi ecologici di controllo selettivo, su parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
6) dell’art. 24, comma 5 che consentiva l’addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e venerdì.
7) dell’art. 25, comma 1, lettera l) nella parte in cui vietava di cacciare nelle zone boschive colpite in tutto o in parte da incendio per i dodici mesi, anziché per i dieci anni successivi all’incendio;
8) dell’art. 36, comma 2 nella parte in cui consentiva ad ogni cacciatore iscritto in un ambito territoriale di caccia (ATC) della Regione Campania l’esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio agro-silvo-pastorale;
Infine la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 "mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria", portato in giudizio perchè non prevedeva che il cacciatore dovesse recuperare i bossoli delle cartucce, conformemente a quanto stabilito dall’art. 13, comma 3, della legge n. 157 del 1992. L’art. 20, tuttavia, dice la Corte, richiama espressamente il menzionato art. 13 per la definizione dei mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria; inoltre, l’art. 42, comma 5, della medesima legge reg. n. 26 del 2012, stabilisce che «Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge 157/1992».
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