I cacciatori capannisti hanno vinto una nuova battaglia. Giunti al voto sull'articolo 16 sui richiami vivi, i senatori in Commissione hanno approvato un testo che lascia in sostanza tutto com'è, risolvendo la procedura di infrazione con la regolamentazione delle catture secondo l'articolo 19 bis della 157/92 (deroghe). Ciò, quindi, che è stato approvato alla Camera durante la discussione della Legge Europea, che ora deve essere discussa in Senato. Il testo consente il rilascio dell'autorizzazione regionale (a seguito del parere Ispra) nei limiti previsti dalla disciplina delle deroghe e prevede la costituzione di una banca dati.
Anche se si poteva fare di più, ricordiamo che in gioco c'era la totale abolizione dell'uso dei richiami, compresi quelli di allevamento. Anche la Lipu comunica la sconfitta sulla propria pagina Facebook: "Tutto il PD - dice l'associazione -, tranne le senatrici Laura Puppato e Monica Cirinnà, ha votato contro di noi e a favore dei richiami vivi".
Secondo la Lipu però non è affatto finita, anzi, ai Senatori sarebbe sfuggito un dettaglio. "Nell'approvare in fretta e furia questo testo - scrivono dalla Lipu - hanno commesso un grave errore. Hanno scritto che non si possono usare i mezzi "non consentiti dall'Allegato IV" della direttiva Uccelli. Tra quest mezzi ci sono le reti. Ora però, in Italia la cattura può avvenire solo con le reti. Come potranno, da domani, catturare, se si sono vietati da soli le reti?".
In attesa di delucidazioni in merito, ecco il testo approvato:
16.10 (Riformulazione testo 2) (a firma di Caleo e altri)
“1. Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L’articolo 4, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: “L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis.”».
Aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. Entro sei mesi dall’ entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, previa acquisizione del parere dell’ Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sono definiti:
a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi della Unione Europea e non proibiti dall’allegato IV della Direttiva 2009/147/UE;
b) le regole e le condizioni per l’esercizio dell’attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;
c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;
d) i criteri per l’impiego misurato e la definizione delle quantità.
1-ter Entro sei mesi dall’adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto".
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