La
Giunta provinciale di Siena ha approvato il
calendario venatorio 2014 - 2015. L'impianto generale del regolamento rimane sostanzialmente invariato rispetto allo scorsa stagione venatoria.
Di seguito i dettagli diffusi da una nota della Provincia di Siena:
Dal 21 settembre all'8 dicembre 2014 è consentita la caccia alla specie lepre comune;
Dal 21 settembre al 30 ottobre 2014 è consentita la caccia alla specie combattente con un limite di carniere stagionale di 10 capi per cacciatore;
Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014 la caccia è consentita alla specie allodola, con un limite di carniere stagionale di 100 capi per cacciatore;
Dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015 la caccia è consentita alla specie beccaccia con un limite di carniere stagionale di 20 capi per cacciatore;
Dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alle seguenti specie: cesena e tordo sassello;
Dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alla specie moretta con un limite di carniere stagionale di 20 capi per cacciatore;
Dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione. Per codone e pavoncella il limite di carniere stagionale è di 25 capi per specie e per cacciatore.
Dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, quaglia, merlo, tortora. Per quaglia e tortora il limite di carniere stagionale è di 25 capi per specie e per cacciatore.
La caccia al FAGIANO nel territorio a caccia programmata è consentita dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014; nelle AFV ed AAV è consentita fino al 31 gennaio 2015 secondo gli specifici piani di prelievo;
La caccia alla PERNICE ROSSA e alla STARNA è vietata su tutto il territorio provinciale a caccia programmata e nelle AFV;
Caccia vagante e uso del cane. Nel periodo dal 1 al 31 gennaio 2015 è consentita la caccia su tutto il territorio provinciale esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico, smontato o in custodia. Nello stesso periodo la caccia vagante con l’uso del cane è consentita, solo alla VOLPE, secondo le specifiche sotto riportate. Nel periodo dal 1 al 19 gennaio 2015 è consentita la caccia vagante alla BECCACCIA, con l’uso del cane esclusivamente da ferma e da cerca, all’interno delle superfici boscate (così come definite dall’art. 3 della L.R. 39/2000) ricadenti all’interno dell’area vocata per il cinghiale con esclusione delle aree ricadenti all’interno delle ZPS. Ai fini della sicurezza, in tale periodo coloro che esercitano la caccia alla beccaccia dovranno indossare un indumento ad alta visibilità.
Nei periodi in cui è consentita la caccia da appostamento, ai fini del recupero della selvaggina, è consentito l’uso del cane avente particolari attitudini al riporto, sotto il diretto controllo del proprietario o del conduttore, entro un raggio di 150 metri dall’appostamento stesso, ma con l’obbligo di rimanere sempre ad una distanza non inferiore a metri 50 da altri appostamenti dai quali è contemporaneamente esercitata l’attività venatoria;
La caccia alla VOLPE nel territorio a caccia programmata è consentita dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 anche con l’uso del cane da seguita. Nel periodo dal 1 al 31 gennaio 2015 su tutto il territorio provinciale a caccia programmata la caccia alla VOLPE è consentita solo nella tradizionale forma in battuta con l’uso del cane, con un minimo di 8 partecipanti, previa comunicazione alla Provincia dell'avvenuta costituzione della squadra e della designazione del Responsabile della medesima e nel rispetto delle indicazioni emanate allo scopo dagli ATC. Nelle AFV la caccia alla volpe è consentita dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015.
Caccia al cinghiale. Rimangono sostanzialmente invariate le decisioni assunte per la scorsa stagione venatoria. Per quanto riguarda la zona vocata, il prelievo è consentito esclusivamente nella forma della braccata alle squadre assegnate ai Distretti di gestione dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015.
Nella zona non vocata il prelievo del cinghiale è consentito in forma singola, anche con l’uso del cane, dal 1 ottobre 2014 al 30 novembre 2014.
Nello stesso periodo – dal 1 ottobre 2014 al 30 novembre 2014 – e dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015, nella zona non vocata sono consentiti anche interventi collettivi di prelievo venatorio, che verranno disciplinati dagli ATC. Si ricorda inoltre che nelle zone non vocate è attiva la caccia di selezione al cinghiale, per tutte le classi di età e sesso, fino al 31 gennaio 2015. nelle aree agricole ricadenti in area vocata termina invece il 31 ottobre 2014.
Caccia di selezione. Si ricorda che per il capriolo i piccoli sono cacciabili dal 1 gennaio al 15 marzo 2015, i maschi giovani e adulti dal 15 giugno al 14 luglio e dal 16 agosto al 29 settembre; le femmine giovani e adulte sono cacciabili dal 1 gennaio al 15 marzo 2015. Per quanto riguarda il daino, la caccia è aperta dal 1 gennaio al 15 marzo per le femmine ed i piccoli; dal 1 al 29 settembre e dal 1 novembre al 15 marzo per il fusone; dal 1 novembre al 15 marzo per il balestrone e palancone. La caccia al cervo è aperta dal 1 ottobre al 15 febbraio per il maschio M3 e M4, dal 1 ottobre al 15 marzo per il maschio M2, dal 2 agosto al 31 agosto e dal 1 ottobre al 15 marzo per il maschio fusone; dal 1 gennaio al 15 marzo 2015 per tutte le fem-mine e i piccoli.
La Provincia di Siena ha richiesto alla Regione Toscana l’applicazione della deroga per la caccia allo storno e al piccione, per limitare i danni alle colture agricole causati da questa specie. Chiederà inoltre la preapertura alle specie: TORTORA, COLOMBACCIO, MERLO, GAZZA, GHIANDAIA, CORNACCHIA GRIGIA, PICCIONE e STORNO. Si ricorda che, qualora la Regione Toscana autorizzasse la preapertura, la caccia alle specie in oggetto dovrà terminare un giorno prima rispetto ai tempi indicati.
Si ricorda che su disposizione della Regione Toscana è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno di tutte le zone umide del territorio regionale, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acqui-trini permanenti, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra.