Il Tar di Trento ha rimandato alla Corte Costituzionale la decisione sulla legittimità della legge sulla caccia della Provincia di Trento. Il ricorso, presentato nel 2014 dall’Associazione protezione animali natura - ente provinciale protezione animali e ambiente (Pan - Eppaa.) e dalla Lipu chiedeva l'annullamento della deliberazione sul calendario venatorio 2014 - 2015 .
Il Tar ha rilevato profili di possibile incostituzionalità nell'articolo 8 della legge provinciale 24/1991 che consente la caccia nei Parchi "agli aventi diritto". Il contrasto rilevato è con l'articolo 22 della legge nazionale sui parchi (394), che vieta la caccia nei parchi ma consente “prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici”. Secondo il Tar gli aventi diritto "non sono chiaramente individuati, e ciò determina una previsione ambigua, e, già solo per questo, confliggente con l’univoco divieto stabilito dalla legge statale. Contestato a tal proposito anche l'articolo 3 che stabilisce le limitazioni alle specie cacciabili nei Parchi provinciali. Ad avviso del Tar la disposizione consente a contrario la caccia all’interno di quegli stessi parchi delle specie diverse da quelle escluse".
Altro punto sollevato dal Tar per possibile incostituzionalità è la parte della legge che consente l'esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante che in appostamento fisso per “consuetudini e tradizioni locali” . Si rileva dunque il contrasto con il principio della caccia di specializzazione sancito dalla 157. In discussione la competenza statale, questa può essere modificata dalle Regioni e dalle Province autonome, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento circa il livello di tutela.
Il Tar ha invece respinto le richieste degli animalisti in merito all'illegittimità su piani di abbattimento per gli ungulati per un periodo più lungo rispetto a quello consentito a livello nazionale. "E' proprio il legislatore nazionale a escludere che l’arco temporale, generalmente stabilito dall’art. 18 per le attività venatorie, si applichi al prelievo di selezione degli ungulati, ed in tal modo, egli l’ha escluso dall’ambito dell’accennato limite di valore ambientale, inderogabile e prevalente sulla competenza regionale e provinciale in materia di caccia", scrive il Tar.