Come annunciato, il senatore Stefano Vaccari, relatore del disegno di legge sul Collegato Ambientale (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), attualmente all'esame della Commissione Ambiente del Senato, ha riformulato l'emendamento 40.100, eliminando tutta la parte riferita alla depenalizzazione dei reati venatori (la versione precedente, attaccata dalle associazioni ambientaliste, prevedeva sanzioni amministrative in caso di abbattimento di specie protette). Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per mercoledì 18 marzo 2015.
Ecco il nuovo emendamento Vaccari:
40.100 (testo 4)
IL RELATORE
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:
"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione andranno realizzati come disposto dall'articolo 19.
b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis." L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."
3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma.