La Regione Abruzzo in una nota ricorda che oltre ai divieti sanciti dall'art. 21 della L. 157/92 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", per la caccia sono in vigore anche i seguenti divieti.
1) Limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la caccia (Legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"). Nel caso di trasgressioni al divieto di caccia, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 206,00 e non superiore a euro 413,00.
2) Sul luogo di caccia è fatto divieto di abbandonare i bossoli delle cartucce. Per l'abbandono di rifiuti trova applicazione l'art. 255 e successive modifiche del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
3) Divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad esclusione della caccia di selezione agli ungulati (lett. m del comma 1 dell'art. 21 della L.157/92 e smi).