" A seguito di numerose segnalazioni di casi di esercizio dell'attività di controllo nei settori di caccia e pesca eseguito in modo alquanto discutibile da parte di molte guardie volontarie, il Presidente della terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per indurla ad intervenire per verificare l'idoneità di tutte le guardie volontarie ed il loro possesso dei requisiti minimi per poter continuare ad esercitare l'attività di controllo nei settori della caccia e della pesca". Così un comunicato di Sergio Berlato.
Ecco il testo integrale dell'interrogazione:
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
LA GIUNTA REGIONALE VERIFICHI L'IDONEITA' E LA PREPARAZIONE DI TUTTE LE GUARDIE VOLONTARIE CHE ESERCITANO LA LORO ATTIVITA' NEI SETTORI DELLA CACCIA E DELLA PESCA
presentata il 8 settembre 2016 dal Consigliere Sergio Berlato
Premesso che:
L'articolo 34 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 cosi prevede:
"Art. 34 - Vigilanza venatoria.
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata alle Province.
2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore responsabile del corso. La Giunta autorizza lo svolgimento dei corsi nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo, se occorra, ad integrare il programma.
3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato previo superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione. L'esame è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da:
a) un esperto nominato dal Presidente della Giunta regionale con funzioni di presidente;
b) un esperto designato dalla Provincia;
c) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2.
4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti e il segretario.
5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3 compete per ogni seduta l'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12. "
Considerato che:
Si manifestano sul territorio del Veneto frequenti casi di guardie volontarie che elevano verbali in modo illegittimo e spesso in aperta contraddizione con le normative vigenti;
Che spesso le guardie volontarie, soprattutto appartenenti da alcune associazioni animal-ambientaliste, si fanno accompagnare nell'azione di vigilanza da soggetti privi di decreti di guardia volontaria in corso di validità;
Che spesso tali accompagnatori sono muniti di apparecchi fotografici o cineprese con i quali fotografano o riprendono le persone oggetto dei controlli, senza il consenso dei diretti interessati;
Che molti dei verbali di riferimento elevati dalle guardie volontarie vengono archiviati perchè compilati in modo irregolare o perchè elevati in assenza dei presupposti previsti dalle normative vigenti;
Che numerosi sembrano essere gli abusi da parte di molte guardie volontarie che nella loro attività di vigilanza usano metodi discutibili ed atteggiamenti che denotano, oltre che una scarsa educazione, anche una cattiva conoscenza delle normative vigenti:
Il sottoscritto consigliere regionale
interroga la Giunta regionale
per sapere:
- se non intenda verificare periodicamente il possesso dei requisiti e della preparazione delle guardie volontarie che operano all'interno della regione del Veneto;
- se non intenda intervenire presso le province del Veneto per far revocare i decreti a quelle guardie volontarie che dimostrano di non possedere i requisiti minimi per poter continuare ad esercitare la loro attività di vigilanza o che esercitano la loro attività elevando verbali che vengono sistematicamente archiviati dalle province per la loro palese infondatezza;
- se non intenda sospendere l'indizione di nuovi corsi per il rilascio di attestati di idoneità per guardie volontarie fino a quando non si sia provveduto a verificare, attraverso appositi ed accurati corsi di aggiornamento, l'adeguata preparazione di tutte le guardie volontarie del Veneto, la loro conoscenza delle normative vigenti, la loro capacità di esercitare l'attività di controllo rispettando i diritti delle persone che intendono controllare.
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