Entro il 30 settembre i cacciatori delle zone non infette devono presentare domanda per svolgere la caccia al cinghiale nella stagione 2017 - 2018 (dal 1 novembre al 29 gennaio 2018). I cacciatori possono presentare domanda, sempre in deroga, per il rilascio di una nuova autorizzazione. Lo rende noto una comunicazione ufficiale dell' Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana.
Da questa stagione venatoria inoltre, con l’obiettivo di semplificare le procedure, è consentito anche il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata nell’annata precedente, purché non siano mutati i requisiti fondamentali previsti per lo svolgimento delle attività di caccia. Le istruttorie relative all’adozione delle autorizzazioni di rilascio o rinnovo sono eseguite dai Servizi di sanità animale che chiedono al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) il parere di competenza.
Non saranno consentite ulteriori proroghe per la presentazione delle domande di nuova autorizzazione, di rinnovo o di comunicazioni relative alle zone non infette. Fino al 30 settembre 2017 si potranno comunicare eventuali modifiche o integrazioni in merito agli elenchi dei componenti delle compagnie di caccia nelle zone infette.
La formazione
La formazione obbligatoria per i cacciatori è assicurata dall’Agenzia Laore Sardegna e si terrà fino al prossimo 31 ottobre, secondo un calendario di appuntamenti che sta toccando i diversi territori dell’Isola con centinaia di partecipanti. I soggetti referenti delle compagnie di caccia e i sostituti dei referenti che abbiano già ricevuto l’attestato di partecipazione al corso, nell’annualità venatoria precedente, sono esentati dalle lezioni. La formazione si inserisce nelle azioni di contrasto alla diffusione della PSA e in quelle di monitoraggio del virus nelle popolazioni dei cinghiali. I cacciatori infatti sono tenuti a prelevare campioni sugli animali abbattuti che poi saranno analizzati dai laboratori dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, incaricato di verificare la presenza di PSA o Trichinella. I partecipanti alle attività venatorie al cinghiale sono inoltre tenuti a rispettare tutte le normative igienico sanitarie dettate dal piano di eradicazione della Peste suina africana
Sanzioni
Il mancato rispetto delle disposizioni, l’inosservanza dell’obbligo di formazione e la mancata corrispondenza tra i dati sul cacciato in possesso del Servizio veterinario e quelli in possesso del CFVA comporta, tra l’altro, la revoca dell’autorizzazione e la sospensione della caccia per 30 giornate consecutive, anche se ricadenti nella successiva stagione venatoria