L'onorevole Maria Cristina Caretta (Fratelli d'Italia), in un post su facebook pubblica una sintesi del Progetto di Legge n. 461 del 4 aprile 2018 presentato insieme al deputato Lollobrigida sulle modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
Eccola:
All’art. 1 si sancisce il diritto da parte delle regioni italiane di dotarsi dei propri Istituti Regionali per la Fauna Selvatica, coordinati nella loro attività dall’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) anche a seguito della perdurante incapacità dell’ISPRA di fornire allo Stato ed alle regioni i previsti dati ed i richiesti pareri scientifici per poter garantire una corretta gestione della fauna selvatica.
Si stabilisce altresì che gli impianti di cattura, regolarmente attivati nel rispetto delle normative comunitarie e statali di riferimento, possano catturare in misura controllata e cedere a fini di richiamo, esemplari appartenenti a tutte le specie cacciabili.
All’art. 2 si stabiliscono più puntuali modalità di detenzione dei richiami vivi. Nel ribadire la possibilità di catturare e detenere per l’utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le 10 specie (poi ridotte a 7) previste dall’attuale L.S. 157/92, viene tolto l’obbligo di detenzione dei richiami vivi con l’anello inamovibile sostituendolo con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle province competenti.
All’art. 3 si riporta l’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
All’art. 4 si stabiliscono le condizioni per garantire il rispetto della legge, ribadendo che la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da precludere all'attività venatoria non deve superare il 30% (20% in Zona Alpi), obbligando lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a conformarsi al dettato normativo nazionale e, laddove necessario, a riperimetrare le aree protette ed a ridurle fino al rispetto della percentuale prevista dalla legge.
Si inseriscono altresì le aree demaniali nella programmazione faunistico venatoria. L’attuale norma le considera aree dove non era possibile esercitare l’attività venatoria.
Si stabilisce che l’addestramento cani con sparo all’interno dei campi addestramento appositamente autorizzati non è considerata come attività venatoria e può quindi essere esercitata anche al di fuori dei periodi consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria.
Si stabilisce che, qualora i proprietari o conduttori dei fondi agricoli che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, manifestino il loro diniego alla costituzione di un’area protetta, la stessa non può essere istituita e rimane territorio cacciabile.
All’art. 5 si cancella l'obbligo della scelta di caccia in via esclusiva, che impone al cacciatore di scegliere preventivamente quale forma di caccia esercitare in via esclusiva (Vagante in zona alpi, da appostamento fisso, vagante in pianura). Si riporta l’età minima per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a 16 anni previa firma di assunzione di responsabilità da parte di chi esercita la patria potestà, così come avviene nella maggior parte dei paesi europei.
Infine, si prevede l’adeguamento dei massimali per la copertura assicurativa.
All’art. 6 Rimane tutto invariato come la precedente normativa, consentendo l’uso del fucile a tre colpi con canna ad anima liscia (due nel caricatore o serbatoio ed uno in canna) e si attesta l’utilizzabilità dei fucili a canna rigata con caricatore a più di tre colpi purchè omologato o catalogato dalla fabbrica produttrice. Si specificano le norme per l’utilizzo dell’arco.
All’art. 7 Si sancisce il diritto per ogni Cacciatore di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ATC della regione di residenza venatoria. Oltre a questo il Cacciatore può usufruire di un pacchetto di 30 giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale al di fuori della regione di residenza venatoria esclusivamente per esercitare la caccia alla selvaggina migratoria.
All’art. 8 si specificano i divieti a tutela delle colture agricole fino alla data del raccolto.
All’art. 9 si inserisce il concetto di fauna selvatica come risorsa che può contribuire ad incrementare il reddito dell'imprenditore agricolo.
All’art. 10 Si inserisce il concetto delle cacce per periodi e per specie, come avviene in tutta Europa, prevedendo un arco temporale massimo che va dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio. L’apertura per alcune specie può essere anticipata dalle regioni alla terza decade di agosto. Si inseriscono alcune specie (come le oche ed il piccione selvatico) nell’elenco delle specie cacciabili dal momento che la loro cacciabilità nel nostro Paese è esplicitamente consentita dall’Unione europea. All’art. 18 possono essere inserite come specie normalmente cacciabili solo le specie ricomprese nell’Allegato II/A della Direttiva 2009/147/CE e quelle esplicitamente menzionate come cacciabili in Italia nell’Allegato II/B della stessa Direttiva. Tutte le altre specie possono essere cacciate in deroga in applicazione dell’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE.
Vengono eliminate le giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì), dal momento che l’Italia è l’unico Paese in Europa ad adottare questa insensata restrizione. Il Cacciatore potrà scegliere tre giornate di caccia tra le sette disponibili nell’arco della settimana.
Le tre giornate settimanali a scelta sono integrabili con altre due giornate per la caccia alla selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre.
Si prolunga la giornata di caccia ad un’ora dopo il tramonto, oltre che per la caccia di selezione agli ungulati, anche per la caccia da appostamento agli acquatici ed ai turdidi.
Attualmente la giornata di caccia termina al tramonto.
All’art. 11 si estende la possibilità di effettuare i piani di abbattimento agli animali nocivi anche ai cacciatori appositamente autorizzati ed anche in periodi e luoghi diversi da quelli previsti per l'attività venatoria, affrontando a monte e non a valle il problema dei danni arrecati alle colture agricole ed al territorio dalla fauna selvatica.
All’art. 12 si attribuisce alle regioni il compito di applicare il regime di deroga, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 della direttiva 2009/147/CE.
All’art. 13 Si autorizza il trasporto delle armi, purchè scariche ed in custodia, lungo le vie di comunicazione all’interno dei parchi e delle aree protette (cosa attualmente vietata dalla L.S. 394/91 sulle aree protette).
Si modifica il divieto previsto dall’attuale normativa, consentendo l’esercizio venatorio da natante alle stesse condizioni riportate dall’Allegato IV della Direttiva 2009/147/CE.
Si consente la caccia da appostamento con terreno coperto da neve, cosa attualmente consentita solo nella Zona Faunistica delle Alpi.
Si consente la caccia agli uccelli acquatici nei terreni allagati dalle piene di fiume.
Si reintroduce la legittimità dell’uso degli zimbelli, si sancisce la legittimità dell’uso come richiami dell’anatra germanata, del piccione domestico e della civetta viva proveniente da allevamento.
Si reintroduce la possibilità di acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica purchè legittimamente abbattuti e detenuti.
Si Limita il divieto di caccia su tutti i valichi montani alla sola selvaggina migratoria, permettendo quindi la caccia alla selvaggina stanziale.
All’art. 14 si specificano i compiti e le prescrizioni assegnati agli agenti di vigilanza.
Agli artt. 15 e 16 si prevede la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni considerate " di minore importanza”.
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