La Giunta provinciale di Trento ha approvato alcune importanti novità sulla caccia. La più eclatante - e la più criticata - è la soppressione del Comitato faunistico venatorio. Le altre modifiche prevedono invece la revisione dell'impianto sanzionatorio.
L'Assessore alla Caccia della Provincia di Trento, Giulia Zanotelli, negli scorsi giorni ha annunciato le nuove norme sulla caccia. “E' in atto un processo di semplificazione del quadro normativo della caccia a partire dal sistema sanzionatorio e dalla revisione della legge che risale a 30 anni fa. Per questo è in atto un confronto con le associazioni cacciatori. Per il piano faunistico si conferma la validità dello strumento e non sono in programma revisioni” ha detto Zanotelli.
L'abolizione del Comitato faunistico provinciale prevede la costituzione di un tavolo faunistico provinciale “per assicurare l’informazione, la partecipazione e il raccordo tra la Provincia e i soggetti coinvolti nei vari aspetti della gestione faunistica, anche ai fini della programmazione delle iniziative e degli interventi per la tutela del patrimonio faunistico e per l’esercizio della caccia”. Le competenze fino ad oggi esercitate dal Comitato passano all’osservatorio faunistico provinciale, alla Giunta provinciale ed alla struttura competente in materia di fauna selvatica, a seconda della rilevanza e della valenza del provvedimento stesso. Ad esempio, l’espressione dei pareri è trasferita in capo all’osservatorio faunistico provinciale, organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia in materia di tutela della fauna, opportunamente ridefinito nella composizione, l’approvazione delle prescrizioni tecniche per la caccia alla Giunta provinciale mentre l’approvazione dei programmi di prelievo, unitamente ad una serie di autorizzazioni aventi una natura prettamente tecnica, viene affidata alla struttura competente in materia di fauna selvatica, sentito il parere dell’osservatorio".
Vengono poi inasprite le sanzioni. A partire dagli importi, che subiscono una maggiorazione del 20%. La proposta di legge introduce poi una seconda sostanziale modifica all’impianto delle sanzioni, prevedendo una puntuale disciplina della sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d’ospite annuale che si accompagna in automatico alle sanzioni penali ed amministrative. Si prevede, infatti, che la sospensione del permesso annuale di caccia e del permesso d’ospite, fino ad oggi disposta discrezionalmente entro il limite temporale massimo di tre anni, si applichi in misura predeterminata ad una serie prefissata di violazioni commesse nell’esercizio della caccia, riducendo il carico amministrativo ed eliminando il contenzioso dinanzi alla Giunta provinciale. In tal modo, saranno sanzionate con la sospensione del permesso annuale di caccia e del permesso d’ospite, anche fino a 5 anni, le violazioni più significative e più gravi che possono essere commesse nell’esercizio dell’attività venatoria, come le sanzioni penali e le sanzioni amministrative più importanti (a titolo di esempio, la caccia in periodo di divieto, con mezzi vietati, a specie protette, in luoghi ove la caccia è vietata, l’uccellagione, la caccia senza polizza di assicurazione, la caccia in violazione degli orari consentiti, la caccia in violazione alle prescrizioni tecniche per omissione della denuncia di abbattimento, della denuncia di uscita o in violazione della disciplina di accompagnamento). Per contro, la previsione della sospensione viene soppressa, rispetto alla disciplina vigente, relativamente a violazioni di minor impatto e aventi più che altro carattere formale.
Va poi ricordato che, unicamente per le tipologie di violazione più gravi che determinano un danno per il patrimonio faunistico e per la comunità, con questa proposta la Giunta provinciale introduce il raddoppio del periodo di sospensione del permesso in caso di recidiva entro i cinque anni dalla prima violazione (con elevazione del periodo massimo potenziale di sospensione a 10 anni). Per contro, la previsione della sospensione viene soppressa, rispetto alla disciplina vigente, relativamente a violazioni di minor impatto e aventi più che altro carattere formale. Viene introdotto il raddoppio del periodo di sospensione del permesso in caso di recidiva entro i cinque anni dalla prima violazione (con elevazione del periodo massimo potenziale di sospensione a 10 anni).