Su ricorso della Lac e dell'Enpa, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione, contenuta nella legge sulla caccia della Regione Liguria, che consente il prelievo venatorio di fauna migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto. Nella sentenza, appena pubblicata, la Corte rileva un contrasto con la legge 157/92 (e conseguente contrasto con lo standard minimo di tutela previsto dall’art. 18 della Costituzione) che ammette l’esercizio della caccia soltanto fino al tramonto.
“I precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema – spiega la Consulta - non sono, infatti, derogabili in peius nell’esercizio della competenza legislativa residuale regionale in materia di caccia (ex plurimis, sentenza n. 7 del 2019)”.
Di contro, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 8, della legge regionale sulla caccia, che prevede che il cacciatore annoti il capo abbattuto, subito dopo l’abbattimento accertato. “L’obbligo di annotazione – argomenta la Consulta - presuppone, quindi, che l’animale sia stato realmente abbattuto (nello stesso senso, sentenza n. 291 del 2019), poiché l’esigenza della «massima tempestività dell’annotazione» deve essere sempre correlata «a un evento effettivamente realizzatosi»: ciò in armonia con la finalità stessa dello standard di tutela, che, come dianzi detto, è funzionale a consentire un monitoraggio basato su dati genuini circa la consistenza della popolazione faunistica”.
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