E' stata pubblicata in queste ore una nuova sentenza della Consulta sulla legge regionale della caccia in Lombardia, le cui recenti modifiche erano state impugnate dal Consiglio dei Ministri.
Ok dalla Corte Costituzionale alla norma che ha stabilito l’annotazione del capo abbattuto dal cacciatore dopo l’abbattimento o l’avvenuto recupero (e non quindi solo dopo l’abbattimento). Riferendosi a precedenti sentenze la disposizione regionale è stata riconosciuta anche in questo caso idonea a «garantire una raccolta più puntuale delle informazioni, derivante dalla contestualità dell'annotazione, in funzione dell'efficace programmazione del prelievo faunistico».
La Corte ha invece dichiarato l’illegittimità del comma che ha soppresso la banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, detenuti dai per la caccia da appostamento. Una norma che era stata introdotta anni fa al fine di garantire le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva Uccelli. L'abrogazione di quelle previsioni, disposta dalla norma impugnata, è stata dunque ritenuta in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione.
Di contro non è stata riconosciuta l’incostituzionalità del comma allo stesso articolo che ha disposto il requisito dell'inamovibilità degli anelli dei richiami vivi ma che nulla ha prescritto sul materiale degli stessi. Anche in questo caso la Consulta riconosce che la legge 157 non non pone alcun limite alla tipologia di materiali utilizzabili ma si limita ad imporre la caratteristica della inamovibilità. In tal senso, dunque, la disposizione impugnata, assicurando la caratteristica della inamovibilità, non violerebbe alcun limite imposto dal legislatore statale.
L’articolo che interviene sull’attività di vigilanza e controllo sugli anellini inamovibili è stata invece dichiarata incostituzionale, dato che, si legge nella sentenza “la prescrizione, introdotta dalla norma regionale impugnata, che limita l'attività dell'organo accertatore alla sola verifica della presenza dell'anellino sull'esemplare si colloca ad un livello di tutela ambientale nettamente inferiore rispetto a quello che deriva dalle prescrizioni nazionali. Essa impedisce, infatti, all'organo accertatore di verificare che l'anellino sia inamovibile e abbia la stampigliatura del numero, con ciò ponendosi in contrasto con lo stesso art. 5, comma 7, della legge n. 157 del 1992”.