Riceviamo e pubblichiamo:
Abbiamo appreso da qualche testata giornalistica locale che la sezione siciliana del WWF (sino ad oggi rimasta quiescente ed estranea al contenzioso giudiziario innescato da Legambiente), improvvisamente prova a dettare le sue “regole” per il prosieguo della stagione venatoria. Forse proprio perché non ha partecipato ai giudizi amministrativi promossi dalla consorella, evidentemente non conosce il contenuto delle ordinanze di sospensione emesse dal TAR di Palermo.
Per quanto ci è dato leggere nei chiarissimi provvedimenti giurisdizionali, la prima ordinanza di sospensione (la n° 638/10) aveva sospeso il calendario venatorio del 4/6 e lo stesso Piano faunistico venatorio nelle parti in cui: 1) consentiva la caccia nei Siti Natura 2000 in assenza di valutazione di incidenza; 2) consentiva la caccia alla beccaccia oltre il 31/12; 3) consentiva la caccia alla lepre; 4) consentiva la caccia nei Pantani della Sicilia sudorientale; 5) consentiva la caccia lungo le rotte di migrazione in spregio al divieto nascente dal combinato disposto di cui all’art. 1, comma 5 e 21 comma 2 L. 157/1992.
Quel decreto, quindi, era sospeso in parte qua, e consentiva la caccia al di fuori di SIC e ZPS; quanto alle rotte migratorie (mai segnalate dall’ISPRA ed artatamente confuse con le ben diverse direttrici delineate dal Piano) l’osservanza del divieto di legge (per quanto assurdo) comporterebbe il divieto di esercitare la caccia nei cinquecento metri dalla costa dell’Isola maggiore esclusi quindi gli arcipelaghi) così come previsto testualmente dal più volte citato art. 21 comma 2, ma con l’obbligo di tabellare le zone di divieto (e qui casca l’asino). Il successivo D.A. del 12/8, intendendo ottemperare senza spese all’ordinanza cautelare, ha creato una confusione indescrivibile, interpretando liberamente norme di legge dal tenore abbastanza inequivoco, imponendo quindi un assurdo divieto di caccia nelle isole minori e tralasciando di vietare il prelievo in tutti i Siti Natura 2000; tale D.A. revocava il precedente decreto del 4/6.
Anche il D.A. di settembre, piuttosto che risolvere la questione, ha introdotto ulteriori e non dovute limitazioni. Per fortuna, al pari di colui che, castrandosi, crede di fare un dispetto alla moglie, Legambiente ha impugnato anche i D.A. successivi a quello del 4/6, e questa volta ha ottenuto una sospensione totale (chiarissimo il primo capo di impugnazione ed il conseguente accoglimento per il D.A. Del 12/8: “nella parte in cui continua ad essere applicato malgrado sia stato definito provvisorio”).
Non esistendo più, quanto ad efficacia, il D.A. del 12/8, il calendario venatorio approvato con D.A. del 4/6 ha ripreso vigore, sia pure con le limitazioni dovute all’ordinanza 638/2010. Gli ultimi D.A. del 13 e del 16/12 non hanno fatto altro che prendere atto della situazione, senza complicarsi ulteriormente ed inutilmente la vita.
Quindi, grazie a Legambiente, la caccia è aperta su tutto il territorio siciliano al di fuori dei Siti Natura 2000 ed il WWF farebbe bene ad interessarsi delle vicende giudiziarie e del contenuto dei provvedimenti prima di sparare sentenze affrettate e creare ingiustificati allarmismi.
A.S.C.N.
Ufficio Legale
Palermo, 20 dicembre 2010