La Regione Toscana con delibera del 15 ottobre 2018 ha approvato il Piano di controllo del Cormorano fino al 15 marzo 2021. “Una buona notizia per gli operatori del settore ittico che prevede il contributo operativo nelle attività di controllo degli agenti di vigilanza art. 51 e dei cacciatori abilitati ai sensi dell’art.37 L.R. 3/94” commenta in una nota la Confederazione Cacciatori Toscani.
Il Piano ha lo scopo di limitare i notevoli danni arrecati dal cormorano (Phalacrocorax carbo) in Regione Toscana, in particolare alle attività di pesca professionale nella Laguna di Orbetello, ad alcuni allevamenti ittici di acqua dolce estensivi, nonché a quelle di pesca sportiva negli invasi privati. Nel corso degli anni l’aumento del numero di cormorani svernanti presenti nella zona è aumentato notevolmente, non di rado nel periodo ottobre – febbraio i contingenti di cormorano che si alimentano in laguna supera i 3000 soggetti.
L’impatto predatorio è stato valutato con due studi specifici (allegati al presente piano) che hanno stimato un prelievo di pesce variabile tra le 60 e le 70 tonnellate per stagione (la composizione è rilevabile dagli studi) per un danno economico variabile tra i 70 e i 90 mila € all’anno.
Il Piano Regionale di Controllo del cormorano sarà attuato mediante interventi localizzati che richiedono l'adozione di metodi di particolare selettività ed efficacia d'azione e che arrechino nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non oggetto dell'intervento, utilizzando il personale della Polizia Provinciale, Guardie Giurate Venatorie Volontarie ed operatori abilitati al controllo fauna ai sensi dell’art. 37 L.R. 3/94. In base all’art. 19 della L.157/92 e degli art. 37 L.R. 3/94 e sue modificazioni e integrazioni, le operazioni di controllo possono essere effettuate con la presenza diretta di un’agente di vigilanza di cui all’articolo 51 L.R. 3/94 e sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Provinciale. Per la realizzazione del piano la Polizia Provinciale può avvalersi delle stesse guardie di cui all’articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia, nonché di cacciatori abilitati ad esercitare azioni di controllo ai sensi dell’articolo 37 L.R. 3/94. Tali soggetti possono partecipare in numero massimo di 10 persone per intervento, seguendo obbligatoriamente le istruzioni impartite dalla Polizia Provinciale, subordinatamente all’accettazione delle modalità operative specificatamente previste.