E' iniziato oggi, mercoledì 17 maggio alla Commissione Agricoltura della Camera, l'iter della proposta di legge che prevede il "Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".
La proposta di legge 167, prima firmataria la leghista trentina Vanessa Cattoi (sostenuta anche da Bruzzone, Bof, Cavandoli, Frassini, Panizzut, Pizzimenti), chiede di affrontare pragmaticamente il fenomeno dell'incremento dei predatori (e dei conseguenti danni alla zootecnia oltre che alle persone), come per altro già avviene in molti altri Paesi europei, applicando le misure previste dalla Direttiva Habitat.
Si chiede di permettere agli enti territoriali di agire in completa autonomia, per l'adozione di piani di monitoraggio e di gestione dei carnivori, con la possibilità di prevedere abbattimenti laddove la consistenza delle popolazioni andasse oltre la capacità portante del territorio o creasse danni alle attività antropiche.
Si cita a proposito anche la risoluzione approvata dal Parlamento europeo che ha evidenziato come le direttive sulla tutela della natura prevedano un'ampia flessibilità al fine di agevolarne l'attuazione tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali
Di seguito il testo:
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è conferita la competenza di disciplinare in modo autonomo le modalità di adozione, nel proprio territorio, delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativamente alle specie animali indicate alla lettera a), voce «carnivora», degli allegati II, IV e V della medesima direttiva e per la conservazione dei relativi habitat naturali e seminaturali, anche ai fini della salvaguardia della biodiversità delle zone frequentate da tali animali, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e di pubblica sicurezza nonché delle particolarità regionali e locali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, adottano le misure idonee a garantire la gestione, la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie di cui al medesimo comma 1 e dei relativi habitat di interesse europeo, con particolare attenzione a quelli prioritari, e regolamentano i prelievi degli esemplari delle medesime specie e le relative deroghe, anche con riferimento all'autorizzazione delle deroghe previste dall'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) effettuano un periodico censimento dei grandi carnivori presenti nel proprio territorio, anche in accordo con le regioni confinanti individuando gli esemplari appartenenti alla specie autoctona del lupo o a quella generale dei canidi;
b) stabiliscono, sulla base di un'apposita relazione tecnico-scientifica, i livelli minimi di presenza dei grandi carnivori, necessari alla salvaguardia delle specie, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea;
c) redigono, sulla base di un'accurata analisi, il piano d'intervento per il contenimento del numero di esemplari presenti nei rispettivi territori, prevedendo il ricorso anche a tecniche di sterilizzazione o di prelievo forzoso con messa in cattività;
d) individuano i casi in cui è necessario procedere all'abbattimento degli esemplari ritenuti pericolosi per l'incolumità pubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ogni due anni, trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle deroghe concesse ai sensi del comma 2 del presente articolo, finalizzata alla predisposizione, da parte del medesimo Ministero, della relazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
5. Con riferimento alle specie di cui al comma 1, nelle aree della rete Natura 2000, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat di specie, nonché l'eventuale perturbazione delle specie per le quali le citate aree sono state perimetrate, in relazione alle possibili conseguenze di tale perturbazione rispetto alle finalità della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano linee guida per la gestione delle specie di cui al comma 1 e dei relativi habitat, con particolare attenzione alle aree della rete Natura 2000, e, se necessario, piani di gestione specifici o integrati con altri piani di sviluppo, nonché opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali, conformi alle esigenze ecologiche delle citate specie.
Art. 2.
1. Sono fatte salve le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, compatibili con le disposizioni della presente legge. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apporta al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.
Art. 3.
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.