Poco tempo fa il sindaco di Ruvo di Puglia, Michele Stragapede ha emesso un'ordinanza che ha vietato la caccia all'interno della proprietà di un cittadino e per 500 metri dal perimetro della stessa. Il provvedimento ha accolto la richiesta constatando un “concreto pericolo per la salute dell'uomo e per una pluralità indeterminata di persone affettivamente vicine allo stesso” aggiungendo inoltre che “ gli spari in direzione dei terreni "agitano" oltremodo gli stessi animali che si azzannano fra di loro provocando numerose ferite”. L'ordinanza è stata accolta da Lida e delle guardie giurate dell'ambiente come “un'ordinanza storica, un atto equilibrato che non si pone contro la caccia in quanto tale e al diritto dei cacciatori ma piuttosto ne traccia il limite invalicabile”.
Il provvedimento è piuttosto singolare e per capire di più sulla legittimità di un atto del genere, la redazione di BigHunter Magazine ha interpellato l'avvocato Innocenzo Gorlani, autorevolissimo giurista ed esperto in materia di diritto urbanistico e di legislazione venatoria.
Avv. Gorlani, cosa pensa di questa disposizione e di eventuali disposizioni del genere?
L'enfasi della "Lida e delle guardie giurate per l'ambiente" mi sembra francamente eccessiva: non credano che il loro sindaco abbia titolo per un epiteto tanto roboante quanto vuoto di senso come una "ordinanza storica". Il repertorio delle ordinanze contingibili e urgenti - di tanto verosimilmente si tratta - è vasto ma il sindaco di Ruvo ci ha messo del suo per "chiudere" il fondo di un concittadino per metterlo al riparo dai cacciatori.
Ma è plausibile che un sindaco possa prendere provvedimenti siffatti?
La materia della caccia è un'arena in cui si cimentano troppi improvvisati cultori del diritto nelle maniere più fantasiose e questa, a suo modo, lo è: perchè fino ad oggi non mi era ancora capitato di leggere, nella fioritissima letteratura venatoria, il caso del sindaco che, per tutelare la salute di un cittadino, si inventa un potere che non ha: dilatando a dismisura la norma del testo unico degli enti locali, si è eretto a tutore della sua incolumità psicofisica (mi par di capire). E poichè un solo cittadino non bastava ai fini della prova dell'attentato grave alla salute pubblica, vi ha incluso i famigliari e financo gli animali, naturalmente con il corredo di un certificato medico. Mi chiedo: da chi è fatta la "indeterminata pluralità di persone vicine allo stesso" per far scattare l'irrefrenabile impulso a bandire la caccia dal fondo e dai suoi dintorni per 500 metri? Lo dovrà pur spiegare al giudice che si occuperà della controversia. Ma soprattutto dovrà spiegare perchè ha esercitato un potere che spetta alla Regione: la quale, secondo la legge sulla caccia, può "chiudere un fondo" sottraendolo alla caccia quando ricorrano determinate situazioni. Il sindaco è andato ben oltre il fondo: ha creato intorno al podere del residente una zona franca estesa quanto quella di un valico montano.
Vero è che si tratta di una piccola sottrazione fondiaria, si scusa il sindaco, ma il suo provvedimento si iscrive a buon diritto nel florilegio di atti abnormi che, con i pretesti più vari, si producono ad ogni latitudine. Ma a Ruvo - che ricordo per una delle più belle cattedrali in stile romanico pugliese - c'è un più di presunzione, se non di arroganza: e proprio sulla strada di Castel del Monte. Chissà che il grande Federico non si desti dal sonno secolare per ricordare all'immemore sindaco che la sua Puglia è terra di cacciatori e che, all'occorrenza, non gli faccia dono del suo documentatissimo libro "De arte venandi".
Innocenzo Gorlani*
* L'avvocato Innocenzo Gorlani è uno dei massimi esperti in materia di caccia e ambiente. Tra i padri della 157/92, è una delle più autorevoli voci in tema di legislazione venatoria, su cui ha scritto il testo: La caccia programmata. Per un esercizio venatorio ecocompatibile - commento alla legge 11 febbraio 1992 n° 157. Esperto anche di diritto urbanistico, opera a Brescia presso lo Studio Legale Associato Gorlani.
Vai alla notizia e lascia un tuo commento