Prosegue in Commissione Ambiente del Senato l'iter di modifica della Legge quadro sulle aree protette. Il 6 marzo scorso è stato completato l'esame delle proposte di legge e si è giunti ad un testo unico (proposto dal presidente Giuseppe Marinello) che ha congiunto i testi a firma di D'alì, De Petris e Caleo. Il termine per la presentazione degli emendamenti scade venerdì prossimo, dopodichè si aprirà una nuova fase di dibattito da cui, probabilmente, uscir�un nuovo testo che andrà direttamente in aula per l'approvazione.
Intanto si parla già di alcune importanti novità per il mondo dei Parchi italiani. L'agenzia Dire ne anticipa qualcuna: “nascono i Parchi geologici, cambia il sistema di nomina del presidente del Parco, i cacciatori che concorrono al mantenimento dei livelli di fauna selvatica saranno valutati dall'Ispra, Federparchi sarà la rappresentante di tutti gli Enti parco”. Il presidente di ogni parco sarà ancora nominato dal Ministero ma d'intesa con i presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade il Parco. La carica sarà incompatibile con qualsiasi altro incarico pubblico sia amministrativo che elettivo. Nei consigli dei Parchi entrano di diritto gli amministratori locali.
Federparchi sara' per legge rappresentante enti gestori del Parco, avrà “la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette”. In questo modo alla Federparchi, che attualmente ha associate 250 aree protette su un totale delle quasi 800 italiane, viene dato di fatto il monopolio come associazione di gestione di aree protette. Ai Parchi viene dato l'onere di “mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, compresi il patrimonio edilizio esistente”, compresa la tutela delle attività agro-silvo-pastorali sostenibili e dell'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare nonché il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale.
Nell'art.9 viene poi permessa la costruzione di opere ad impatto ambientale attraverso il meccanismo di pagamento di royalties agli Enti parco. "I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MegaWatt e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta- recita il testo- sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
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