Siamo ancora una volta di fronte all'ennesimo attacco degli animal-ambientalisti: stavolta viene preso di mira il testo unico di riforma della legge 394/91 sulle aree protette, in corso di esame in commissione ambiente al Senato. Per Enpa, Lav e Lipu il testo elaborato dal relatore, Massimo Caleo, aprirebbe i parchi alla mercé della caccia, travestita da controllo faunistico, insomma, a loro dire, “un gravissimo atto di guerra contro il sistema dei Parchi e delle Aree Protette”. Peccato però che a ben guardare nel testo della proposta emendativa di Caleo è confermato che in queste aree la caccia è e continua a essere proibita.
Questo il testo di modifica:
Art. 10.
(Introduzione dell'articolo 11.1)
1. Dopo l'artico 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:
«Art. 11.1 - (Controllo della fauna selvatica). -- 1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.
2. Il controllo è finalizzato a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.
3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.
4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA o un protocollo pluriennale d'intesa stipulato con lo stesso Istituto. In ogni caso il controllo deve escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:
a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;
b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;
c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.
5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti."
2.Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge. |