A seguito di un quesito posto dal Ministero dell’Ambiente, la Commissione Ue ha ammesso l’estensione della nozione di specie protetta non solo a quelle specie di animali contemplati dalle direttive Uccelli ed Habitat, ma a tutte le specie di animali selvatici (ad es. lupo, cinghiali, cervi, caprioli ecc.).
Pertanto è previsto l’obbligo di procedere al risarcimento dei danni che siano eventualmente prodotti alle coltivazioni ed agli allevamenti presenti sui terreni agricoli o comunque arrecati a manufatti e opere approntate sui terreni agricoli. Poiché il quesito ha riguardato eventi suscettibili di verificarsi nel territorio dei parchi, la risposta della Commissione è limitata, attualmente, al risarcimento dei danni accertati all’interno di tali aree.
I danni possono includere non solo gli animali uccisi o le piante distrutte, ma anche i costi indiretti come le spese veterinarie ed i danni materiali (attrezzature agricole, macchine, fabbricati, scorte) (Coldiretti).