Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, ha approvato in via definitiva il provvedimento che adegua la normativa nazionale alle disposizioni europee del regolamento UE n° 1143/2014 sulle “specie esotiche invasive”.
Con questo termine sono individuati animali e piante originarie di altre regioni geografiche, introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che insediandosi alterano gli ecosistemi rappresentando una minaccia per l’ambiente.
“Parliamo di un fenomeno – spiega il ministro Galletti – che rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, come nel resto del mondo. Una specie invasiva può pregiudicare la natura italiana, che è unica in Europa per varietà di specie animali e vegetali, recando danni anche alla nostra economia, se è vero che uno dei nostri asset più preziosi di sviluppo è proprio il Capitale Naturale. Questo regolamento – conclude il ministro – configura un insieme di azioni fondamentali: da quelle di prevenzione ai controlli, dalla sorveglianza alle sanzioni. Così – conclude il ministro – potremo contenere una realtà molto allarmante”.
Entrato in vigore il 1° gennaio 2015, il regolamento europeo definisce le norme necessarie a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione.
Il provvedimento si articola in tre azioni: la prevenzione, la diagnosi precoce e l’eradicazione rapida, la gestione delle specie esotiche invasive.
Il Ministero dell'ambiente è individuato quale Autorità nazionale competente per i rapporti con la Commissione europea, per il coordinamento delle attività necessarie per la sua attuazione, nonché per il rilascio delle autorizzazioni: a suo supporto tecnico-scientifico agisce l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Il testo prevede l’obbligo di denuncia per i soggetti che detengono esemplari di specie esotiche invasive inclusi nell’elenco unionale e nazionale e nei loro successivi aggiornamenti, definendo allo stesso tempo i divieti: introduzione, trasporto o transito nel territorio nazionale; detenzione anche in confinamento; allevamento o coltivazione anche in confinamento, vendita o immissione sul mercato, utilizzazione, cessione o scambio, rilascio nell’ambiente. Per le violazioni più gravi sono previste sanzioni penali, mentre per quelle minori sono individuate sanzioni amministrative.
Nel provvedimento si disciplina il rilascio delle autorizzazioni, distinguendole in permessi (nel caso di istituti di ricerca o di conservazione ex situ) eautorizzazioni (nel caso di operatori commerciali), come anche il sistema di sorveglianza e le ispezioni per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei titolari dei provvedimenti. Sono inoltre definiti i controlli presso le Dogane, i punti di entrata in caso di vegetali e i posti di ispezione frontaliera per gli animali.
Il provvedimento accoglie buona parte delle proposte di modifica avanzate dalla Conferenza Unificata e tutte le osservazioni e le condizioni formulate nei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti.
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