Con ordinanza depositata il 14 dicembre, il Consiglio di Stato ha deciso di non riformare l'ordinanza del Tar che su ricorso degli animalisti aveva decretato la sospensione del Piano di contenimento dei cinghiali della Città Metropolitana di Torino.
Il ricorso degli animalisti di Oipa, Lac, Ecospirituality Foundation, Lac, Lav si basava sulla priorità dei metodi di controllo ecologici (da anteporre dunque alla soluzione del contenimento tramite fucile) e sull'inadeguatezza delle motivazioni portate dalla Giunta Cinque Stelle, a dimostrare l'inefficacia degli stessi.
Il Piano li ha scartati infatti in virtù di "difficoltà reali" quali la necessità di una elettrificazione estremamente diffusa, con le conseguenti implicazioni finanziarie necessarie ad installarla. Motivazioni che, insieme all'elevato numero di incidenti stradali e l'entità dei danni stimati, per i giudici non bastano ad argomentarne l'inefficacia, cosa prevista dalla Legge. Il Consiglio di Stato ha rimandato i profili di costituzionalità della legge regionale del Piemonte, che non si attiene a quanto stabilito dalla legge 157/92 sul controllo faunistico, in ragione del carattere della specie cinghiale (in quanto alloctona).