La rigorosa tutela di talune specie animali prevista dalla direttiva «habitat» si estende agli esemplari che lasciano il loro habitat naturale e si ritrovano in zone popolate dall’uomo. La cattura e il trasporto di un lupo in un'area urbana, possono quindi essere giustificati solo se sono oggetto di una deroga adottata dall’autorità nazionale competente.
Nella sua sentenza, pronunciata l’11 giugno 2020, la Corte di Giustizia UE si è espressa sull’ambito di applicazione territoriale del regime di rigorosa tutela ditalune specie animali previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1 (la «direttiva “habitat”»), confermando che la tutela si applica anche agli esemplari che sconfinano dalle aree naturali.
Nel 2016, il personale di un’associazione per la protezione degli animali, accompagnato da una veterinaria, ha proceduto, senza autorizzazione specifica, alla cattura e al trasporto di un lupo che frequentava il luogo di abitazione di un residente in un villaggio rumeno situato tra due grandi siti protetti in forza della direttiva «habitat». Il lupo è poi riuscito a fuggire nei boschi della zona, dato che il trasporto non era stato previsto con tutti i crismi del caso. È stata dunque presentata una denuncia penale per reati connessi alla cattura e al trasporto di un lupo in condizioni inappropriate.
Nell’ambito di tale procedimento penale, il giudice del rinvio si chiede se le disposizioni di tutela contenute nella direttiva «habitat» siano applicabili alla cattura di lupi selvatici nella periferia di un agglomerato urbano o nel territorio di un ente locale. La Corte ha ricordato, innanzitutto, che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «habitat» obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali protette, «nella loro area di ripartizione naturale», con il divieto di qualsiasi forma di cattura o di uccisione deliberata di esemplari di tali specie «nell’ambiente naturale». Per quanto attiene all’ambito di applicazione territoriale di questo divieto dicattura o diuccisione deliberata, la Corte ha rilevato che, per quanto riguarda le specie animali protette le quali, come il lupo, occupano vasti territori, la nozione di «area di ripartizione naturale» è più ampia dello spazio geografico che presenta gli elementi fisici o biologici essenziali per la loro vita e la loro riproduzione e corrisponde quindi allo spazio geografico in cui la specie animale in questione è presente o si diffondesecondo il suo comportamento naturale. Ne deriva che la tutela prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva «habitat» non presenta limiti o frontiere, cosicchéun esemplare selvatico di una specie animale protetta che si trovi in prossimità o all’interno di zone popolate dall’uomo, che transiti attraverso tali zone o che si nutra delle risorse prodotte dall’uomo, non può essere considerato un animale che ha lasciato la sua «area di ripartizione naturale». Tale interpretazione è corroborata dalla definizione figurante all’articolo1, paragrafo 1, lettera f), della 1Direttiva92/43/CEE del Consiglio, del 21maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(GU1992, L206, pag.7).
Pertanto, secondo la Corte, la Direttiva non consente di escludere le zone popolate dall’uomo dall’ambito di tutela di tale disposizione. L’impiego dei termini «nell’ambiente naturale» è inteso solo a precisare che i divieti istituiti da detta disposizione non necessariamente si applicano agli esemplari oggetto di una forma legale di cattività.
Per quanto riguarda situazioni che possono insorgere quando un esemplare di una specie animale protetta entra in contatto con l’uomo o con i suoi beni, in particolare i conflitti risultanti dall’occupazione degli spazi naturali da parte dell’uomo, la Corte ha poi ricordato che è compito degli Stati membri adottare un quadro normativo completo, il quale può comprendere, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva «habitat», misure destinate a prevenire danni gravi, segnatamente, alle colture o all’allevamento, o misure adottate nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica. La Corte ha quindi confermato che la cattura e il trasporto di un esemplare di una specie animale protetta, come il lupo, possono essere effettuati solo nel contesto di una deroga adottata dall’autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva«habitat», fondata, in particolare, su un motivo di sicurezza pubblica