Lo scorso 10 ottobre, il Tar del Lazio ha ha accolto il ricorso presentato dalla Sfattoria degli Ultimi e da altre associazioni tra le quali LAV, per l’annullamento del provvedimento di abbattimento preventivo dell’ASL Roma 1 per un centinaio tra maiali e cinghiali ospitati nella struttura, situata in zona di sorveglianza III ai sensi delle disposizioni in tema di peste suina africana.
Per effetto della sentenza è stato dunque annullato l’ordine di abbattimento per contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione - analogamente al parere del Ministero della Salute e del Commissario straordinario alla peste suina del 12.8.2022. I giudici hanno respinto l’eccezione di inammissibilità mossa dal Ministero della Salute - costituitosi in giudizio - nei confronti degli atti di intervento delle associazioni animaliste ritenendola destituita di fondamento in quanto “avuto riguardo alla natura e alle finalità perseguite dalle predette associazioni, come documentate in atti, (alle associazioni) deve essere riconosciuto l’interesse a sostenere le ragioni fatte valere da parte della ricorrente attraverso l’intervento nel presente giudizio”.
In sostanza ha prevalso la constatazione che i cinghiali e i maiali sono detenuti in un luogo di ricovero organizzato per animali da affezione. Gli avvocati delle associazioni animaliste si sono appellate al regolamento UE 2020/687 (in tema di prevenzione e controllo di determinate malattie) che ammette deroghe a determinate misure di controllo delle malattie e all’obbligo di abbattimento nei casi in cui si tratti di "animali di elevato valore genetico culturale o educativo giustificato".