Su ricorso del Governo la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittime alcune norme del Testo Unico sulla tutela delle aree naturali piemontesi, la legge regionale 19 del 2009, in relazione al principio, contenuto nella stessa, di poter permettere l'attività venatoria all'interno dei parchi regionali.
La consulta ha ricordato che il divieto, sancito dalla legge quadro sulle aree protette, di praticare l'attività venatoria, trova applicazione anche nelle "zone naturali di salvaguardia".
Sotto accusa quindi il comma 1 dell'articolo 5, dove si affermava che nelle “zone naturali di salvaguardia”, il regime d'uso e di tutela "non condiziona l'attività venatoria, caratterizzate da elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale ed i territori circostanti".