Riceviamo e Pubblichiamo
Leggendo della superficialità con la quale, alcuni esponenti dei neonati partiti dei cacciatori o alcuni semplici ed ignari simpatizzanti, affrontano il tema della presentazione di un nuovo soggetto politico alle future competizioni elettorali, riteniamo opportuno far riportare loro i piedi per terra e far loro capire che la realtà è a volte diversa dai sogni e che non bastano le buone intenzioni di alcuni o le malcelate furbizie di altri per raggiungere risultati positivi per gli appartenenti alla categoria che si vorrebbe rappresentare.
Riportiamo di seguito un estratto del “testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati”, testo coordinato del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361:
Art. 18 bis
1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta:
da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».
Siccome non vogliamo prendere in giro nessuno, né tantomeno scoraggiare chi, giustamente, ritiene necessario scendere in campo per dare vita ad un nuovo soggetto politico che rappresenti degnamente, a tutti i livelli istituzionali, tutti i portatori della Cultura rurale, riteniamo doveroso fornire una corretta informazione per non disperdere inutilmente le energie disponibili ma concentrarle per avere maggiori possibilità di successo.
Ufficio stampa
Movimento per la Cultura Rurale