E' una
sentenza del Tar dell'Emilia Romagna a ribadire il concetto: il regime di contenimento della fauna selvatica deve avere
parere favorevole dell'Ispra ed i piani di abbattimento possono essere predisposti solo laddove l'adozione di
metodi ecologici non risulti efficace. Il Tar ha infatti annullato l'ordinanza del Comune di Bondeno per la
riduzione del numero dei piccioni sul proprio territorio, emanata sulla base di esigenze igieniche sanitarie, ovvero per
prevenire la diffusione di microrganismi patogeni per l’uomo, quindi emanata come ordinanza contingibile e urgente.
Il Tar ha ritenuto di dover applicare il regime di
contenimento proprio delle specie selvatiche alla fauna di cui si tratta costituita dai “piccioni inselvatici”, ossia che hanno di fatto assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico. Pertanto secondo il Tar il piano comunale si presentava in
violazione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992, che stabilisce che gli enti regionali provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica mediante la predisposizione di metodi ecologici su parere dell’Ispra anche nelle zone vietate alla caccia.
Dunque, alla luce della normativa in materia, l’adozione di un piano di abbattimento da parte della Regione poteva risultare lecita solo con la verifica dell’Istituto dell’inefficacia dei predetti metodi.