Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato la nuova proposta di legge regionale sulla raccolta dei funghi, "Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)". La legge in particolare dà la facoltà ai consorzi, ma non l'obbligo, di impedire la raccolta dei funghi per due giorni alla settimana. Inoltre la raccolta può essere effettuata dalla primavera all'autunno.
Antonino Oliveri (Pd) nella relazione di maggioranza ha spiegato "la necessità di ritornare su questo tema perché nel 2014 erano state introdotte misure eccessivamente vincolistiche che ponevano in capo ai consorzi troppi controlli. Anche l'obbligo di vietare per almeno due giorni la settimana la raccolta dei funghi aveva portato a proteste e contestazioni. Questa previsione, unita alle difficili condizioni climatiche, ha portato nel 2014 ad un crollo verticale della vendita dei tesserini. Occorre tenere conto che quest'attività ha una ricaduta importante per l'economia montana e che una parte degli introiti dei tesserini viene utilizzata per il miglioramento del patrimonio boschivo. In queste condizioni vietare per legge la raccolta è assurdo meglio delegare ai consorzi la decisione sulla base di informazioni correttesullo stato del territorio". Oliveri ha definito le modifiche alla legge "un testo che va a completare e migliorare la legge precedente".
Viene confermato che la raccolta è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti. L'esercizio però può essere subordinato al versamento di un corrispettivo monetario da destinare almeno per il 50% ad interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo. Le modifiche approvate oggi prevedono che la determinazione dell'apertura e della chiusura della raccolta dalla stagione primaverile a quella autunnale può essere stabilita dai sindaci dei comuni liguri con appositi provvedimenti pubblicati sull'albo del Comune.
Inoltre "al fine di preservare l'ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana". Tuttavia, "per documentati scopi scientifici o didattici, la Regione Liguria, attraverso gli Ispettorati agrari regionali, potrà rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo". In sostanza la chiusura della raccolta per due giorni alla settimana non è più strettamente obbligatoria. I consorzi dovranno perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi. Fra i funghi che è vietato raccogliere, viene aggiunto l'"ammanita cesarea allo stato di ovolo chiuso".
Commercializzazione e confezionamento
La vendita dei funghi freschi o secchi allo stato sfuso appartenenti alla specie "edulis" fra cui il "Boletus edulis" e relativo gruppo (porcini) è soggetta alla presentazione di una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al Comune competente. Fra i requisiti e le condizioni per la commercializzazione è previsto che i funghi freschi, per essere posti in commercio, devono essere: suddivisi per specie; disposti in singolo strato; contenuti in cassette o speciali imballaggi tali da consentire una sufficiente areazione; essere freschi, interi e in buono stato di conservazione. Non è più necessario pulirli da terriccio o da corpi estranei. L'attività di lavorazione e confezionamento di funghi freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita "a seguito di certificazione" da parte dei micologi in possesso dell'apposito attestato ed iscritti al registro nazionale dei micologi, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate. L'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi è svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo e iscritti nel registro.
Vigilanza
La vigilanza e la comminazione di sanzioni amministrative è affidata agli organi di polizia forestale, a quelli di vigilanza della caccia e della pesca, di polizia locale, di polizia giudiziaria, ai custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi, alle guardie ecologiche volontarie.
Sanzioni
Per coloro che venissero sorpresi a raccogliere funghi senza il possesso dell'apposito tesserino, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, verrà comminata una sanzione da 100 a euro 300. Competenti all'irrorazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse sono i Comuni i quali provvedono a versare il 50 per cento ai consorzi. Nel caso in cui la violazione riguardi la commercializzazione e gli aspetti sanitari l'introito delle ammende è a favore dell'Asl di competenza. |