Dal primo gennaio è entrata in vigore la nuova norma che, recependo le disposizioni Ue (l'Europa aveva aperto una procedura di infrazione contro l'Italia), ha modificato l'aliquota Iva (10% dal 22%) per il commercio dei tartufi ed eliminato l'anomala autotassazione senza detrazione degli acquisti presso raccoglitori occasionali.
Come già noto la stessa modifica di legge ha istituito una ritenuta Irpef a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa, che gli acquirenti dovranno applicare ai corrispettivi corrisposti ai venditori occasionali senza partita Iva; la ritenuta, nella misura della prima aliquota Irpef, dovrà essere calcolata sul 78% dei corrispettivi e dovrà essere versata con le modalità stabilite nella risoluzione dell'agenzia delle entrate n. 123 del 28 dicembre. Rimane per gli acquirenti di tartufi l'obbligo di comunicare alla regione di appartenenza, annualmente, la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza, nonché di certificare, al momento della vendita, la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione. (ItaliaOggi)